Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Tax credit sponsorizzazioni sportive anche dal 1° luglio al 30 settembre 2023

L’investimento in campagne pubblicitarie non deve essere inferiore a 10.000 euro

L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.

La citata disposizione, denominata “misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo”, interviene sull’art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall’art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.


L’art. 81 del DL 14 agosto 2020 n. 104 riconosce un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto L. 398/91.

Le disposizioni attuative sono state definite con DPCM 30 dicembre 2020.


Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato:

- per gli investimenti 2021, dall’art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021;

- con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’art. 9 del DL 4/2022;

- da ultimo (prima della nuova disposizione) agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, a opera dell’art. 1 comma 615 della L. n. 197/2022.

Il citato art. 9 dispone inoltre che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non possa essere comunque superiore a 10.000 euro.


Per effetto delle modifiche apportate dal nuovo art. 37 del DL 75/2023, l’agevolazione viene ora riconosciuta, in linea generale anche ai fini di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e gas, anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.


Viene inoltre stabilito che l’investimento in campagne pubblicitarie relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.


Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono altresì certificare di svolgere attività sportiva giovanile.


Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.


Domanda da presentare al Dipartimento per lo sport

In linea generale, al fine di fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita piattaforma on line.


Si segnala che, allo stato attuale, l’ultima indicazione del Dipartimento per lo sport con riguardo al credito d’imposta sponsorizzazioni risulta essere un comunicato di aprile 2023, in cui viene affermato che “Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022”.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...