L’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sul tale tipologia di visto e sulle modalità di rilascio con un’apposita FAQ
Con una FAQ pubblicata ieri, 6 giugno 2023, l’Amministrazione finanziaria ha fornito un primo chiarimento sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12 novembre 2021.
Infatti, il comma 1-ter dell’art. 121 ha introdotto – a partire dal 12 novembre 2021 – l’obbligo di acquisire il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni anche al fine dell’esercizio delle opzioni relative a crediti d’imposta derivanti da bonus “edilizi” diversi dal superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per consentire la limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, per i crediti derivanti da opzioni esercitate prima dell’introduzione del predetto obbligo, il comma 1-bis2 dell’art. 14 del DL 50/2022 prevede la possibilità di acquisire “ora per allora” la predetta documentazione, ciò sempre che il cedente medesimo coincida con il fornitore e non sia un soggetto “qualificato”, ossia una banca o altro intermediario finanziario, una società appartenente al gruppo bancario, un’impresa di assicurazioni (in proposito si veda la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 2).
Sul tema è intervenuta la citata FAQ del 6 giugno 2023 con la quale l’Amministrazione finanziaria ha in particolare delineato le modalità per poter validamente ottenere il visto di conformità nella specifica circostanza prevista dal citato comma 1-bis2 dell’art. 14 del DL 50/2022.
A tal fine è stato in primo luogo osservato come vi sia una piena libertà sulla forma con la quale potrà essere rilasciato il visto, essendo esclusivamente necessario che – prima del suo rilascio – il professionista incaricato abbia presentato al dipartimento delle Entrate la specifica comunicazione prevista dall’art. 21 del regolamento di cui al DM 164/99 (con cui si forniscono al dipartimento delle Entrate gli elementi richiesti dal DM medesimo per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità).
Il documento a forma libera che attesta il rilascio del visto dovrà, inoltre, riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 cui il visto medesimo si riferisce (ossia il protocollo e il progressivo), nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a mero titolo esemplificativo (il professionista potrà, pertanto, aggiungerne di ulteriori qualora ne ravveda l’utilità), possono essere ricompresi:
- il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- il codice fiscale del condominio (se applicabile);
- il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- il codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- la tipologia di intervento agevolato;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’ammontare della spesa sostenuta;
- l’ammontare del credito ceduto.
L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest’ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.
L’Amministrazione finanziaria ha, infine, specificato che la circostanza del rilascio del visto “ora per allora” non dovrà, invece, essere comunicata all’Erario, non integrando una condizione per l’effettivo esercizio dell’opzione già avvenuta (tale visto, infatti, costituisce esclusivamente un mezzo per limitare la responsabilità del cessionario ex art. 14 comma 1-bis.2 del DL 50/2022 e potrà, al più, esser fatto valere nel caso di eventuali e futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate).