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Votata dalla Camera la fiducia sul decreto Lavoro

Diverse le novità emerse in sede di conversione, relative, tra gli altri temi, a contratti a termine, stralcio dei debiti contributivi e smart working

La Camera ha votato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 48/2023, c.d. decreto “Lavoro”, approvato la scorsa settimana dal Senato.


Diverse le novità che sono emerse in sede di conversione e che hanno riguardato, in modo particolare, i contratti a termine, la somministrazione di lavoro, lo stralcio dei debiti contributivi (per artigiani, commercianti, agricoli autonomi, committenti e professionisti iscritti all’INPS), l’introduzione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale, il ritocco dell’assegno di inclusione, lo smart working, il rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, misure in materia di prepensionamento dei giornalisti dipendenti di imprese dell’editoria, una piccola modifica alla norma che prevede semplificazioni al decreto “Trasparenza”, nonché modifiche alle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (si veda “Diritto al lavoro agile prorogato per alcune categorie” del 23 giugno 2023).


Non ha invece subito modifiche la norma sui fringe benefit 2023 (fatta eccezione per una piccola modifica sugli stanziamenti), per i quali viene confermata la soglia di non imponibilità a 3.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico e, sempre per questi ultimi, la possibilità di far rientrare tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (si veda “Per i fringe benefit 2023 resta la soglia di 3.000 euro con figli” del 23 giugno 2023).


Confermati anche gli incentivi previsti per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, di NEET under 30 e quello per il lavoro delle persone con disabilità, nonché l’incremento dell’esonero della quota IVS a carico del lavoratore.


Una delle novità di rilievo, emersa in sede di conversione, è rappresentata dall’introduzione di un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi, con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.


Nel dettaglio, la norma riconosce ai suddetti lavoratori un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

In merito, si ricorda che per la definizione dell’orario di lavoro straordinario e notturno occorre fare riferimento all’art. 1 del DLgs. 66/2003.


In particolare, per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, fissato dall’art. 3 del DLgs. 66/2003 in 40 ore settimanali (i contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno).

Il lavoro straordinario deve essere poi computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi, ovvero – in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni – il CCNL può prevedere che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.


Invece, per periodo notturno si intende quel periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre la disciplina del lavoro notturno – limiti, modalità, durata, ecc. – è contenuta nel Capo IV del DLgs. 66/2003 (artt. 11-15).


Tornando alla novità in argomento, il trattamento integrativo speciale:

- deve essere riconosciuto limitatamente al periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023;

- non concorre alla formazione del reddito (né dovrebbe concorrere alla formazione dell’imponibile previdenziale).


Sotto il profilo soggettivo, il trattamento integrativo in questione non può essere erogato a tutti i lavoratori, ma è necessario altresì il rispetto di un limite reddituale. In particolare, il “bonus” dovrà essere riconosciuto per i lavoratori appartenenti ai suddetti settori che siano titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2022.


Per quanto concerne, invece, gli aspetti prettamente operativi, sarà il sostituto d’imposta (quindi il datore di lavoro) a riconosce il trattamento integrativo speciale, su richiesta del lavoratore. Quest’ultimo dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Il sostituto d’imposta – una volta riconosciuto il bonus in busta paga al lavoratore – maturerà un credito che potrà compensare con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Sul punto, tuttavia, sarà necessario attendere apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con cui verrà istituito il relativo codice tributo.


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