Aliquota IVA agevolata per pulizia caditoie e decespugliamento
Per le prestazioni agevolate si fa riferimento al Testo unico dell’ambiente
Nell’ambito delle operazioni che caratterizzano l’attività di pulizia urbana, l’aliquota IVA non sempre è determinabile in maniera univoca.
A livello generale, l’IVA si applica nella misura del 10% per le prestazioni di “gestione di impianti di fognatura e depurazione”, secondo quanto stabilito dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
L’operatività della disposizione è stata esaminata dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 240/2007, la quale ha chiarito che l’aliquota ridotta può essere estesa anche alle prestazioni consistenti nella pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali, nella rimozione del sedime dal fondo di detti pozzetti, nella disostruzione dei sifoni, nella pulizia delle griglie e del sistema di raccolta dei sottopassi e dei sovrappassi.
Anteriormente all’emanazione della nuova legge quadro in materia ambientale (DLgs. 152/2006), la ris. Agenzia delle Entrate n. 311/2002 aveva, diversamente, affermato, che l’aliquota IVA del 10% in parola non risulta applicabile per le attività di decespugliamento, diserbo, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea che cresce lungo i capistrada e nelle aree pertinenziali delle sedi stradali.
Allo stesso tempo, la ris. n. 311/2002 escludeva proprio “le attività concernenti la pulizia delle caditoie, griglie, cunette e fossi di guardia di scoli delle acque”.
Le indicazioni contenute nel secondo documento di prassi dovrebbero, tuttavia, ritenersi superate, in ragione dell’introduzione del DLgs. 152/2006 che sostituisce il previgente DLgs. 22/97.
È al decreto del 2006, difatti, che è necessario riferirsi ai fini delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui al richiamato n. 127-sexiesdecies (al riguardo, si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 43/2008 e, da ultimo, la risposta a interpello n. 91/2022).
Come sancito dalla Suprema Corte, il n. 127-sexiesdecies “non contiene una definizione ai fini fiscali dell’attività di gestione di rifiuti”, ma opera un “rinvio recettizio” al Testo unico in materia ambientale ossia all’attuale DLgs. 152/2006 (Cass. nn. 4810/2023 e 36868/2022).
L’art. 183 del citato Testo unico definisce le attività di “gestione, stoccaggio e deposito temporaneo” di rifiuti, per le quali è prevista l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies in argomento, il quale menziona anche i “rifiuti urbani”.
Nel novero dei rifiuti urbani ex art. 183 comma 1 lett. b-ter) del decreto – oggetto delle attività di gestione, stoccaggio e deposito – sono inclusi anche (n. 5) “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.
Guardando alla normativa comunitaria, tra le aliquote agevolabili ammesse dall’Allegato III alla direttiva 2006/112/Ce figurano al n. 18 le “prestazioni di servizi fornite nell’ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui”. Nella versione applicabile dal 1° gennaio 2025, la disposizione è riformulata ma permane l’agevolazione per la pulizia delle strade pubbliche.
Alla luce di quanto descritto, la ris. Agenzia delle Entrate n. 311/2002 (come detto, antecedente al DLgs. 152/2006) potrebbe considerarsi superata nella misura in cui escludeva dall’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% prestazioni come quelle di decespugliamento o la stessa pulizia delle caditoie.
Possibile gestione di impianti di fognatura
Per quest’ultima attività, unitamente alla pulizia dei pozzetti stradali e delle griglie, l’aliquota del 10% veniva riconosciuta dalla successiva ris. Agenzia delle Entrate n. 240/2007.
Sulla base di un parere tecnico ministeriale, ivi si riteneva (e tale indicazione può considerarsi tuttora valida) che le suddette prestazioni possono essere “qualificabili come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione” e, per la parte relativa allo smaltimento dei prodotti residui, nell’ambito della “gestione, stoccaggio e deposito temporaneo” di rifiuti. L’agevolazione in termini di aliquota è, per le due fattispecie, parimenti riconosciuta.
Considerata la possibile incertezza interpretativa permanente – nonché il fatto che il disposto del n. 127-sexiesdecies, al pari di qualsiasi norma agevolativa in ambito IVA, è da valutarsi restrittivamente (Cass. n. 14179/2019) – sarebbe utile una conferma ufficiale, sul punto, da parte dell’Amministrazione finanziaria.