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Flat tax incrementale condizionata con inizio attività nel triennio 2020-2022

È necessario che l’attività sia stata esercitata per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento

La flat tax incrementale, introdotta dalla L. 197/2022, e applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023, consente, al ricorrere di determinate condizioni, di sottoporre una quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2023 a un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Con la circ. n. 18/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, soffermandosi sui profili soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 55 della L. 197/2022, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.


Come diretta conseguenza di tale impostazione normativa vi è il fatto che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 non potranno mai beneficiare della flat tax incrementale, “attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente” (ciò sul presupposto che non sia stata esercitata alcuna attività d’impresa individuale o di lavoro autonomo negli anni 2020-2022 con una diversa partita IVA).


Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2023, inoltre, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione, essendo sufficiente lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio 2020-2022.


Il fatto che venga richiesto lo svolgimento “per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento” esclude dalla tassazione in esame non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma anche quelli che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, sul presupposto che negli anni 2020 e 2021 non sia stata esercitata, in forma individuale, alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo con una diversa partita IVA. A tale condizione, infatti, il requisito dell’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità non verrebbe soddisfatto.


In altre parole, il contribuente che, ad esempio, ha iniziato l’attività di impresa il 1° giugno 2022 non disporrebbe di un’intera annualità confrontabile con quanto percepirà nel 2023; diverso è il caso in cui l’attività sia stata iniziata nel 2020 o nel 2021.

Il contribuente che ha iniziato l’attività, ad esempio, il 1° giugno 2021, dispone infatti di un intero periodo di imposta in cui l’attività viene svolta (il 2022); ai fini dell’individuazione dell’incremento di reddito 2023, sarà necessario considerare:

- il reddito prodotto nell’intero anno 2022;

- il reddito prodotto nella frazione d’anno 2021, ragguagliandolo all’intera annualità (reddito 2021/n° giorni x 365).


Vi possono quindi essere casi in cui il reddito prodotto nella frazione dell’anno di inizio dell’attività sia minore in valore assoluto rispetto al reddito prodotto nell’intero anno successivo, ma maggiore per effetto del ragguaglio ad anno.

L’Agenzia delle Entrate in merito propone il seguente esempio:

- inizio attività il 1° giugno 2021 (214 giorni di attività nel 2021);

- reddito 2021: 30.000 euro

- reddito 2021 ragguagliato ad anno, rilevante per la determinazione della flat tax incrementale: 51.168 euro [(30.000/214) x 365];

- reddito 2022 (intero periodo di imposta): 40.000 euro.

In tal caso il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023 ai fini della flat tax è quello del 2021, ragguagliato ad anno (51.168 euro).


Escluso chi ha iniziato l’attività nel corso del 2022

Una diversa ipotesi è quella del soggetto già in attività nel 2020 (es. come consulente informatico) che chiude l’attività (e la relativa partita IVA) nel 2021 e riapre una nuova posizione fiscale nel 2022 (es. nel commercio di computer). In questo caso, dovrebbero sussistere le condizioni per il calcolo dell’incremento reddituale in rapporto al 2023 atteso che l’attività è stata svolta per “almeno un’intera annualità” nel triennio 2020-2022 (nell’esemplificazione nel 2020).

Tale conclusione sembrerebbe trovare supporto nella circ. n. 18/2023 la quale, ai fini della determinazione dell’incremento reddituale, indica di tener conto dei dati indicati in precisi quadri del modello REDDITI PF, mentre non viene data rilevanza alla tipologia di attività cui il reddito si riferisce.


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