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Nessun controllo formale sulle precompilate inviate senza modifiche

La volontà di presentazione senza modifiche è espressa dal contribuente al CAF/professionista con un’apposita dichiarazione

A decorrere dalle dichiarazioni precompilate modelli 730/2023 relative al periodo d’imposta 2022, in caso di presentazione delle stesse senza modifiche, direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o mediante un CAF o un professionista, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione precompilata e forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 175/2014, come sostituito dall’art. 6 del DL 73/2022.


A tal proposito l’Agenzia, con la circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che in questo caso il contribuente non è tenuto a esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della stessa documentazione. Questi ultimi sono però tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione con la quale attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche.


Se il contribuente ritiene opportuno esibire comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, i documenti devono essere esaminati dai CAF o dai professionisti abilitati che ne verificano la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata.

Se vi è corrispondenza, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e non è necessario conservare la documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi.


In relazione alle dichiarazioni precompilate presentate mediante un CAF o un professionista con modifiche, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del suddetto DLgs. 175/2014, come modificato dal citato art. 6 del DL 73/2022, a decorrere dalle dichiarazioni presentate quest’anno, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista stesso, che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.


Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.


Una deroga a tale principio è prevista per le spese sanitarie, sulle quali non è effettuato il controllo formale se i dati non sono modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.


Sul punto, la citata circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2023 ha chiarito che il contribuente può esibire al CAF o al professionista il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, in luogo della documentazione (come scontrini, ricevute e fatture), disponibili nel Sistema tessera sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.


Se vi è corrispondenza con le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e l’importo delle spese non viene modificato, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione.

In caso di difformità, i suddetti soggetti sono tenuti ad acquisire dal contribuente e a conservare:

- i documenti di spesa, quali scontrini e fatture, che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato;

- il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema tessera sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.


Si ricorda infine che la riduzione dei controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta è già applicabile dalle dichiarazioni presentate nel 2022, come previsto dall’art. 5-ter del DL 146/2021 il quale, modificando l’art. 5 comma 2 del DLgs. 175/2014, ha stabilito che:

- l’esclusione dal controllo formale si applica ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;

- con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

In tal caso, il controllo formale è effettuato in capo al contribuente.


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