Non sono applicate sanzioni se il credito era stato destinato a rimborso
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale o il rimborso dello stesso sono subordinati all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, qualora l’importo superi determinate soglie.
Dopo l’invio del modello IVA, entro il termine per la presentazione della c.d. “integrativa”, potrebbe sorgere l’esigenza di munire la stessa del visto perché s’intende compensare o chiedere a rimborso un credito IVA di ammontare maggiore, rispetto a quello originario. Occorre verificare, dunque, quale siano le modalità da seguire e se sussistono eventuali violazioni da regolarizzare.
Il visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97 rappresenta “uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria” (circ. Agenzia delle Entrate n. 57/2009, § 6).
I controlli formali da eseguire sono volti, essenzialmente, ad accertare (C.M. n. 134/99, § 3.1):
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
Nello specifico, il modello IVA deve essere munito del visto di conformità in caso di:
- utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009);
- erogazione dei rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, qualora non si intenda prestare la garanzia patrimoniale (art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72).
In alternativa al visto di conformità, è prevista la sottoscrizione del modello IVA da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Ai soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità derivanti dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.
In linea di principio, la prassi amministrativa ha chiarito che la dichiarazione IVA integrativa può essere utilizzata non solo per modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso (da ultimo, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 231/2020 e 292/2020), ma anche nel caso “in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014, § 2.2.1).
Nella risposta a interpello n. 289/2021, è stato affrontato il caso di un soggetto passivo che aveva chiesto a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione IVA senza apporre il visto di conformità. La domanda era poi stata archiviata dall’Ufficio per mancata esibizione della documentazione richiesta.
In tale contesto, l’Agenzia ha confermato che, entro il termine previsto dall’art. 57 del DPR 633/72, è possibile presentare un’integrativa di una dichiarazione IVA per apporre il visto di conformità, in precedenza assente, anche se il soggetto passivo non modifica la destinazione a rimborso del credito IVA e nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Peraltro, il comportamento non implica l’irrogazione di sanzioni, in quanto le integrazioni non sono riconducibili a un errore o a una violazione.
Dunque, nell’ipotesi della domanda di rimborso, è possibile apporre il visto di conformità alla dichiarazione IVA anche in un momento successivo all’invio del modello originario. Nelle more dell’integrazione e in assenza della garanzia, il rimborso non sarà erogato ma, di per sé, non ci saranno ulteriori conseguenze.
Qualora la mancata apposizione del visto di conformità riguardi un credito IVA utilizzato in compensazione “orizzontale” per un importo superiore a 5.000 euro annui, invece, le ripercussioni sono notevoli.
Infatti, l’Ufficio procederà al recupero del credito indebitamente utilizzato e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009). In particolare, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97).
Si segnala che, in alcune pronunce, la Suprema Corte (es. Cass. nn. 25736/2022 e 14158/2018) ha ritenuto che la compensazione di un credito IVA “sopra soglia”, in assenza del visto di conformità, rappresenta una violazione meramente formale e, pertanto, non sanzionabile. Occorre considerare, però, che questa interpretazione non sembra più applicabile al quadro normativo vigente, in cui il recupero del credito compensato e l’irrogazione delle sanzioni sono espressamente previsti dalla legge (si veda “Compensazione senza visto di conformità con sanzioni del 30%” del 7 novembre 2022).