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Dichiarazione di successione senza codice fiscale per gli eredi stranieri

 Dichiarazione di successione senza codice fiscale per gli eredi stranieri

L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento nella risposta a interpello n. 407

Se gli eredi del soggetto defunto (residente in Italia) non sono residenti in Italia e non hanno codice fiscale, è possibile redigere la dichiarazione di successione senza indicare tale dato.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 407, pubblicata ieri.


Il caso di specie riguardava la successione di un cittadino italiano, residente in Italia, apertasi nel 2021.

Il defunto lasciava come eredi solo soggetti non residenti in Italia: la madre, due fratelli e due nipoti, residenti in Siria.

Nessuno dei chiamati all’eredità è cittadino italiano, né ha mai avuto la residenza o il domicilio in Italia, né possiede un codice fiscale italiano, a parte uno di essi. Quest’ultimo soggetto ha cercato di presentare la dichiarazione di successione telematica, ma si è reso conto che la mancata indicazione dei codici fiscali degli altri eredi comporta “errore bloccante” che gli impedisce di portare a termine la procedura per presentare la dichiarazione. 


A fronte di tale impossibilità, l’erede si rivolge all’Agenzia delle Entrate, rilevando come la presentazione della dichiarazione di successione configuri non solo un obbligo, che egli intende adempiere, bensì anche un diritto, “in quanto atto richiesto per le volture catastali”. Inoltre, egli esclude di poter indicare come unico erede sé stesso (solo titolare di codice fiscale), in quanto tale dichiarazione costituirebbe un falso.


Si può ricordare brevemente che, in base ai principi di territorialità dell’imposta di successione (art. 2 del DLgs. 346/90), nel caso in cui il defunto sia residente in Italia, al momento della morte (che costituisce il momento di apertura della successione), l’imposta è dovuta sia sui beni esistenti in Italia che all’estero. Gli eredi e i legatari, pertanto, a prescindere da dove siano fiscalmente residenti, sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione e corrispondere l’imposta se dovuta.  


Rispondendo al quesito dell’istante, in primo luogo l’Agenzia conferma, anche dal punto di vista dell’imposta di successione, che è da escludere la possibilità di considerare nella dichiarazione uno solo degli eredi, in quanto l’art. 7 comma 4 del DLgs. 346/90 prevede che “fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.

Quindi, a prescindere dall’accettazione, si devono indicare in dichiarazione tutti i chiamati all’eredità e calcolare l’imposta considerandoli tutti.


Tuttavia, la dichiarazione non deve essere presentata da tutti gli eredi, in quanto è sufficiente la dichiarazione presentata da un solo erede (o da uno dei soggetti obbligati) perché questa non si consideri omessa.


Inoltre, come precisato anche nelle istruzioni alla dichiarazione di successione, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, che siano residenti all’estero e impossibilitati a trasmetterla telematicamente, possono eccezionalmente presentarla in forma cartacea.


Quindi, in breve, nel caso di specie, l’istante (soggetto residente all’estero, ma in possesso di codice fiscale italiano) può presentare la dichiarazione di successione, eventualmente in forma cartacea, ma deve indicare tutti i chiamati, compresi quelli privi di codice fiscale italiano.

In proposito, però, l’art. 6 del DPR 605/73 precisa che “L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero”.


Si indicano nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio estero

Quindi, la norma citata risolve la problematica posta dall’istante, prevedendo che, in luogo del codice fiscale mancante, egli possa indicare, per gli eredi, persone fisiche, stranieri e residenti all’estero, i seguenti dati: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero.

Si tratta, peraltro, di indicazioni simili a quelle fornite dalla recente risoluzione 14 febbraio 2023 n. 5, relativa alla registrazione di contratti di locazione da parte di soggetti privi di codice fiscale.


In conclusione, quindi, il soggetto istante potrà presentare la dichiarazione di successione indicandovi i chiamati stranieri privi di codice fiscale, individuandoli (in deroga all’art. 29 comma 1 lett. d) del DLgs. 346/90) mediante: nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il domicilio estero.

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