Secondo l’orientamento prevalente, il differenziale tra valore di assegnazione e valore contabile deve essere rilevato a Conto economico
In vista dell’approssimarsi del termine per effettuare assegnazioni di beni ai soci fruendo del regime agevolato previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), può essere utile analizzare le relative modalità di contabilizzazione.
In mancanza di indicazioni da parte dei principi contabili nazionali, occorre riferirsi alla prassi e alla dottrina che si è occupata della materia.
Il trattamento contabile della fattispecie è direttamente influenzato dall’individuazione del c.d. “valore di assegnazione”, cioè il valore attribuito dai soci al bene ai fini dell’operazione, che, secondo il documento CNDCEC marzo 2016, è normalmente rappresentato dal valore di realizzo del bene, cioè dal valore di mercato.
Nella pratica professionale, il valore di assegnazione può corrispondere al valore contabile del bene oppure può essere superiore o inferiore allo stesso.
Ove i soci attribuiscano al bene un valore corrispondente al suo valore contabile, non si determinano particolari problematiche contabili.
All’atto della delibera di assegnazione, occorre rilevare il debito verso il socio a cui il bene è assegnato (per un importo corrispondente al valore di assegnazione), riducendo in contropartita una posta di Patrimonio netto, che può essere l’utile dell’esercizio, una riserva di Patrimonio netto oppure il capitale sociale.
Nel momento in cui la società procede all’assegnazione, occorre, poi:
- stornare il bene assegnato al socio (per un importo corrispondente al valore contabile);
- eliminare in contropartita il debito verso il socio.
Data la coincidenza tra valore di assegnazione e valore contabile, non occorre rilevare ulteriori componenti.
Ove, invece, il valore di assegnazione sia superiore o (più raramente) inferiore al valore contabile del bene, si pongono problematiche in ordine alla rilevazione in bilancio della differenza tra i due valori.
Secondo l’impostazione allo stato attuale maggioritaria, fatta propria dal documento CNDCEC marzo 2016 e coerente con l’orientamento della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2016, il differenziale deve essere rilevato a Conto economico.
Anche in questo caso, all’atto della delibera, occorre rilevare il debito verso il socio a cui il bene è assegnato (al valore di assegnazione), riducendo in contropartita una posta di Patrimonio netto, ma, nel momento in cui la società procede all’assegnazione, occorre, oltre a stornare il bene assegnato al socio (al valore contabile) e ad eliminare in contropartita il debito verso il socio, rilevare a Conto economico l’eventuale differenza positiva o negativa tra valore contabile e valore di assegnazione.
In particolare, nel caso in cui il bene sia classificato tra le immobilizzazioni e i soci attribuiscano al bene un valore superiore a quello contabile, si determina una plusvalenza, da rilevare nella voce “A.5 - Altri ricavi e proventi” del Conto economico.
Come evidenziato dal documento CNDCEC marzo 2016, infatti, “l’operazione rivela di fatto l’esistenza di un plusvalore per la società, nella misura in cui il bene assegnato al socio acquisisce in questo contesto un valore maggiore rispetto a quello rappresentato nei conti societari”.
Nel caso più raro in cui i soci attribuiscano al bene un valore inferiore a quello contabile, si determina una minusvalenza, da rilevare nella voce “B.14 - Oneri diversi di gestione” del Conto economico.
Secondo l’orientamento minoritario della dottrina, invece, il differenziale tra valore di assegnazione e valore contabile del bene deve essere rilevato a Patrimonio netto.
Le scritture contabili relative alla riduzione del Patrimonio netto e allo storno del bene sono analoghe a quelle riportate in precedenza. In aggiunta, in caso di valore di assegnazione superiore al valore contabile, occorre previamente procedere alla rivalutazione del bene, con contropartita una riserva di rivalutazione. In questo modo emerge il plusvalore latente.
Tale riserva viene annullata (unitamente all’altra posta di Patrimonio netto) all’atto della delibera di assegnazione, in contropartita alla rilevazione del debito verso il socio a cui il bene è assegnato.
Va da sé, inoltre, che, nel momento in cui la società procede all’assegnazione, il bene assegnato al socio è stornato per un importo corrispondente al valore rivalutato.
La diversa ipotesi in cui il valore di assegnazione sia inferiore al valore contabile risulta scarsamente analizzata dalla dottrina.
In tal caso, ferma restando la rilevazione, all’atto della delibera di assegnazione, del debito verso il socio con riduzione, in contropartita, di una posta di Patrimonio netto (al valore di assegnazione), sembrerebbe necessario, nel momento in cui la società procede all’assegnazione, in contropartita allo storno del bene assegnato (valore contabile), oltre ad eliminare il debito verso il socio (valore di assegnazione), ridurre ulteriormente, per la differenza, il Patrimonio netto.
Appare utile evidenziare, da ultimo, che, a prescindere dall’impostazione prescelta, in riferimento alle operazioni di assegnazione occorre fornire apposita informativa in Nota integrativa.