Tali condizioni di favore possono essere disposte dai contratti collettivi o da patti individuali
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto su richiesta del lavoratore è un’ipotesi prevista dal nostro ordinamento, applicabile una sola volta nel corso del rapporto di lavoro al ricorrere di certe condizioni. Tale anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto dovuto alla cessazione del rapporto medesimo.
Innanzitutto il prestatore di lavoro deve avere almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e l’anticipazione può avvenire in misura non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
L’art. 2110 c.c. prevede alcuni limiti, in quanto le richieste sono soddisfatte entro il 10% degli aventi titolo ogni anno e, comunque, non oltre il 4% del numero totale dei dipendenti.
Anche i motivi della anticipazione sono fissati dalla legge, in quanto la richiesta deve essere giustificata dalle seguenti necessità del prestatore di lavoro: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 1991 tale ipotesi ricomprende la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere, comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività); per finanziare le spese da sostenere durante i periodi di fruizione di determinati congedi, come disposto dall’art. 7 della L. 53/2000 (si tratta del congedo parentale ex art. 32 del DLgs. 151/2001 ai sensi dell’art. 5 del medesimo DLgs. e dei congedi per la formazione).
In ogni caso, come prescritto dallo stesso art. 2110 c.c., contratti collettivi o patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto alle condizioni legali (si tratta quindi di una deroga in melius per il lavoratore). La contrattazione collettiva di settore, inoltre, può altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione del TFR avanzate dai lavoratori. Per fare qualche esempio pratico, il CCNL Alimentari industria, all’art. 73, ammette l’anticipo del TFR anche per:
- l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa, con onere del socio di produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione: atto costitutivo della cooperativa; dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale; dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione; impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota;
- ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione.
Quanto ai criteri di priorità, invece, il CCNL Terziario-Confcommercio, all’allegato 5, indica “interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità” (lett. a).
Se il contratto collettivo non prevede alcun criterio di priorità, dovrebbe essere utilizzato il criterio cronologico.
Si precisa che al di fuori dei casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o individuale, la cui sussistenza qualifica l’erogazione delle somme da parte del datore di lavoro come anticipazione del TFR, e in difetto della relativa prova, l’eventuale erogazione monetaria in favore del lavoratore non si sottrae all’obbligazione contributiva, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4670/2021.