Il 30 settembre scade il termine per le spese sostenute nel primo semestre 2023
Sabato 30 settembre scade il termine, per i soggetti operanti in ambito sanitario, quali medici chirurghi, odontoiatri e professionisti sanitari, per trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre (gennaio-giugno) del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024).
Tali soggetti sono tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati dei documenti di spesa, vale a dire scontrini, fatture e ricevute, rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.
In particolare, sono da inviare tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche, nei quali è necessario indicare:
- la modalità di pagamento delle spese sanitarie, che deve essere tracciabile per tutti gli oneri sostenuti ad esclusione delle spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN;
- le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali, quali, ad esempio, il “bonus vista” e il “bonus psicologo”.
I termini di trasmissione dei dati sono stati da ultimo modificati dal DM 27 dicembre 2022, il quale ha stabilito che, in relazione al 2023, la periodicità continua ad essere semestrale, e non mensile come era previsto dalla normativa vigente ante modifica.
La trasmissione dei dati delle spese sostenute nel 2023 è quindi effettuata:
- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
I suddetti termini sono validi per tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, ad esclusione degli infermieri pediatrici, obbligati a tale adempimento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, come previsto dal DM 22 maggio 2023.
Limitatamente al 2023 per tali soggetti è infatti prevista, in via transitoria, un’unica scadenza per la trasmissione dei dati, il cui termine scade il 31 gennaio 2024. A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei dati avverrà seguendo le scadenze previste per gli altri soggetti.
Con riferimento agli ottici, invece, a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2023, la trasmissione dei dati avviene entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti.
Dal punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, è prevista, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000 euro.
La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro cinque giorni successivi alla scadenza, ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista.
Si ricorda che, come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 6 maggio 2019 n. 115304, i cittadini hanno il diritto di esercitare l’opposizione:
- all’utilizzo dei dati per la precompilazione della dichiarazione, tramite un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, da effettuare mediante posta elettronica, via telefono o recandosi personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia;
- alla trasmissione dei dati dal Sistema TS all’Agenzia delle Entrate, dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, nell’area autenticata del sito web del Sistema TS, selezionando le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei dati.
In relazione al primo punto, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello di comunicazione aggiornato, con il quale i soggetti interessati, barrando le relative caselle, possono richiedere che i dati relativi a specifiche tipologie di spesa non vengano utilizzati per la dichiarazione dei redditi precompilata relativa al 2023. L’uso del modello predisposto dall’Agenzia non è comunque vincolante: l’opposizione, sia per email che per telefono, può essere comunicata anche in forma libera indicando le stesse informazioni richieste dal modulo.
In alternativa, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione in relazione a singole spese:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno essere utilizzati per la deducibilità/detraibilità delle spese nella dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle previste condizioni.