Stando alle specifiche tecniche del modello REDDITI 2023, rileva la compilazione del rigo RU5
La compilazione del rigo RU150 sta generando numerosi dubbi applicativi, primo fra tutti quello riguardante l’anno rilevante per la compilazione del rigo stesso.
Nello specifico, fermo restando che il rigo RU150 va compilato solo in presenza di crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali (codici credito L3, 2L o 3L nel rigo RU1), per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (codice credito L1) o per la formazione 4.0 (codice credito “F7) – e quindi, ad esempio, non per i tax credit energia –, non è chiaro se ai fini delle informazioni da fornire sul titolare effettivo rilevi l’anno di maturazione del credito d’imposta o quello di utilizzo.
Le istruzioni al modello REDDITI SC 2023 affermano, in linea generale, che occorre compilare il rigo RU150 indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica, “i periodi di riferimento (2020, 2021, 2022) per i quali si è beneficiato del credito”.
Le specifiche tecniche forniscono però indicazioni più dettagliate, affermando, per il rigo RU150, che se è presente almeno una sezione in cui RU1 colonna 1 è uguale a F7, L1, L3, 2L o 3L e il campo RU5 colonna 3 (“credito d’imposta spettante nel periodo”) è presente, il rigo RU150 deve essere compilato con casella RU150 colonna 3 (anno 2022) selezionata in almeno uno dei moduli compilati, altrimenti la casella RU150 colonna 3 non può essere selezionata.
In altri termini, stando alle specifiche, il rigo RU150 barrando l’anno 2022 dovrebbe essere compilato solo qualora uno dei crediti d’imposta rilevanti sia maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, con conseguente compilazione del rigo RU5 colonna 3.
Con particolare riguardo al credito per investimenti in beni strumentali, si evidenzia che nel rigo RU5 va indicato, tra l’altro, anche il credito relativo agli investimenti “prenotati” nel 2022 ma effettuati nel termine “lungo” 2023. Per quanto sopra, anche qualora il credito sia relativo solo a investimenti “prenotati” nel 2022 pare necessario compilare il rigo RU150 per l’anno 2022 nel modello REDDITI 2023.
In linea più generale, la compilazione del rigo RU150 sembrerebbe comunque prescindere dal momento di utilizzo del credito d’imposta, posto che le summenzionate specifiche non fanno alcun riferimento al rigo RU6 (“credito utilizzato in compensazione con il mod. F24”).
Altra fattispecie è quella dei crediti d’imposta maturati nel 2020 e 2021.
Posto che nelle dichiarazioni degli anni precedenti non era presente il rigo RU150 (per cui non sarebbe stato in ogni caso possibile compilarlo), le istruzioni al modello REDDITI 2023 fanno riferimento anche a tali periodi, senza però fornire particolari indicazioni per la compilazione con riguardo a tali annualità pregresse.
Secondo le specifiche tecniche, se è presente almeno una sezione in cui RU1 colonna 1 è uguale a L1, L3, 2L o 3L e il campo RU2 colonna 1 (“credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”) è presente, il rigo RU150 deve essere compilato con casella RU150 colonna 1 (anno 2020) e/o RU150 colonna 2 (anno 2021) selezionata in almeno uno dei moduli compilati.
In altri termini, stando alle specifiche tecniche, il rigo RU150 per l’anno 2020 e/o 2021 sembrerebbe dover essere compilato nel caso in cui sia presente un credito residuo dalla precedente dichiarazione indicato nel rigo RU2 colonna 1 del modello REDDITI SC 2023 (in cui va indicato, secondo le istruzioni, “l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello REDDITI 2022”).
In assenza di crediti d’imposta residui riportati nel rigo RU2, stando alle citate specifiche, la compilazione del rigo RU150 per il 2020 e 2021 non parrebbe richiesta. Considerando tuttavia la rilevanza della questione, si auspicano indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di variazione in corso d’anno, indicazione di tutti i titolari effettivi
Alcuni profili di incertezza possono emergere anche per quanto concerne l’individuazione della titolarità effettiva da indicare al rigo RU150. A tal proposito si ricorda come, secondo le citate istruzioni, i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’art. 3 punto 6 della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “Quarta direttiva antiriciclaggio”). In tale contesto potrebbe, ad esempio, sorgere il dubbio su quale soggetto indicare qualora durante l’anno di riferimento fosse cambiata la compagine societaria, con relativi impatti sulla titolarità effettiva.
In assenza di chiarimenti nelle istruzioni su tale punto e non essendo prevista una data precisa (ma solo l’anno) nei modelli, un approccio prudenziale condurrebbe all’indicazione di tutti i titolari effettivi che si sono avvicendati durante i dodici mesi.