Il contribuente deve tenere conto di numerose cause di decadenza
Nei propositi dell’Esecutivo, il concordato preventivo biennale (noto anche come “CPB”) punterebbe a semplificare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo; ciò non significa, tuttavia, che il contribuente, una volta accettata la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, possa considerare soddisfatti i suoi impegni con il Fisco per il biennio oggetto di concordato.
I contribuenti aderenti al CPB dovranno infatti adempiere, anche nei periodi di imposta oggetto di accordo:
- all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- agli obblighi contabili;
- all’obbligo di presentazione dei modelli ISA;
- agli obblighi in materia di IVA (per tale imposta l’adesione al concordato non rileva).
Va inoltre tenuto conto del fatto che la disposizione che prevede la non effettuazione degli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73 in capo ai contribuenti che accettano la proposta di concordato non si estende all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, che non viene intaccata dalle disposizioni introdotte dallo schema di DLgs.; in altre parole, anche i soggetti in regime di CPB potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal concordato preventivo biennale.
I contribuenti dovranno quindi porre la massima attenzione per non incappare in una delle numerose cause di decadenza, elencate all’art. 22 dello schema di DLgs. attuativo; tale disposizione si rivolge ai soggetti ISA, ma è applicabile anche ai contribuenti forfetari, ove compatibile.
Costituisce causa di decadenza, ad esempio, l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
Particolare attenzione va inoltre prestata relativamente alla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato, tenendo conto del fatto che:
- l’indicazione nella dichiarazione in esame di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato impedisce l’accesso al concordato stesso;
- la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce causa di decadenza dal CPB; si noti che in questo caso non sono previste soglie al di sotto delle quali la causa di decadenza non opera (in altre parole, anche scostamenti minimi provocano la decadenza dal concordato).
La decadenza si verifica, inoltre, nel caso in cui vengano commesse violazioni “di non lieve entità”, elencate all’art. 22 comma 2 dello schema di DLgs. attuativo; si tratta, in particolare:
- della constatazione di violazioni che integrano i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto;
- della comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d’imposta/IVA relativa agli anni oggetto del concordato;
- delle violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi negli anni oggetto del concordato;
- della sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi agli anni oggetto del concordato;
- dell’omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici, negli anni oggetto del concordato.
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
La decadenza, infine, si verifica in caso di omesso versamento delle imposte dovute a seguito di adesione al concordato biennale, nel caso in cui ricorra una causa di esclusione, o nel caso in cui il contribuente presenti un debito tributario superiore a 5.000 euro.
In conclusione, le cause di decadenza risultano numerose e ad ampio spettro; sarà quindi necessario tenere conto di tale aspetto prima di aderire alla proposta, considerato anche il fatto che eventuali decadenze travolgono entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.