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Rapporto risolto per volontà del lavoratore se assente ingiustificato per più di 5 giorni

Il Ddl. Lavoro contiene anche novità in materia di periodo di prova, debiti contributivi e obblighi di comunicazione dei lavoratori agili

Il Presidente Mattarella ha autorizzato ieri la presentazione alle Camere del Ddl. in materia di lavoro (c.d. Ddl. Lavoro), il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio assieme al DL 48/2023 (c.d. decreto Lavoro). Il provvedimento è quindi pronto per l’iter in Parlamento. Diverse le novità, che riguardano, tra l’altro, anche i debiti contributivi.


Quanto al periodo di prova, dal testo del Ddl. emerge la modifica dell’art. 7 del DLgs. 104/2022 riguardante il periodo di prova nei rapporti a termine. Il Ddl. Lavoro interviene prevedendo che per tali rapporti la durata del periodo di prova sia fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto, rimanendo comunque salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. Dovrebbero inoltre essere previsti alcuni limiti temporali: si prevede che la durata di tale periodo non possa essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e 30 giorni per i contratti con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.


In materia di dimissioni, con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del DLgs. 151/2015, dovrebbe essere stabilito che il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina di cui alla predetta disposizione, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in difetto di previsione contrattuale, superiore a 5 giorni (art. 9).


Riguardo gli obblighi contributivi, in base all’art. 14 del Ddl. l’INPS, al fine di introdurre nuove forme di comunicazione con i contribuenti volte a semplificare gli adempimenti e favorire l’assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, potrà mettere a disposizione del contribuente informazioni allo stesso riferibili trasmettendogli una comunicazione per la correzione di eventuali anomalie o errori. Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, il contribuente potrà segnalare all’INPS eventuali elementi, fatti e circostanze riferiti alla comunicazione stessa: ove, entro tale termine, provveda alla regolarizzazione e, nei successivi 30 giorni, al versamento dei contributi dovuti, sarà ammesso al pagamento della sanzione civile ridotta (in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta).


Con riferimento al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, l’art. 15 prevede l’introduzione del comma 11-bis all’art. 2 del DL 338/89, stante il quale dal 1° gennaio 2025 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, ove non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, sarebbe consentito fino a un massimo di 60 rate mensili.


L’art. 16 disciplina il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi, prevedendo che gli uffici INPS possano, tra l’altro, invitare i contribuenti a comparire (di persona o per mezzo di rappresentanti) per fornire dati e notizie ed esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti e di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti.


Il Ddl. dispone anche un intervento in materia di ammortizzatori sociali (art. 3), modificando l’art. 8 del DLgs. 148/2015 e stabilendo che nel caso in cui, durante il periodo di CIG, il lavoratore svolga “in generale” attività di lavoro subordinato (e non per un periodo superiore a 6 mesi, come da previsione attuale) o di lavoro autonomo, non avrebbe diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.


Nel contempo, il provvedimento in esame richiede (art. 4) che i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023 quantifichino la quota parte di risorse accumulate dalle aziende del settore che dovrà essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale.


Il Ddl. interviene poi in ambito pensionistico (art. 20), unificando i termini di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, fissandoli al 31 marzo, al 15 luglio e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.


Si segnalano, infine, interventi in materia di rendita vitalizia, somministrazione e la modifica dell’art. 23 comma 1 della L. 81/2017 sotto il profilo degli obblighi comunicativi dei lavoratori agili. L’art. 7 del Ddl. dovrebbe modificare la citata norma precisando che la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro debba avvenire entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo o entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Il termine di 5 giorni era già stato indicato dallo stesso Ministero con un comunicato del 26 agosto 2022. Le modalità per procedere alla comunicazione restano quelle individuate dal DM 149/2022.

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