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Sospeso dal TAR il termine dell’11 dicembre per comunicare la titolarità effettiva

Il ricorso presentato da Assoservizi fiduciari sarà discusso nel merito con udienza del 27 marzo 2024

A pochi giorni dalla scadenza, fissata all’11 dicembre, la corsa alle comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese subisce un brusco arresto, non già per effetto della proroga più volte richiesta (anche attraverso una recente lettera inviata al Governo dai Presidenti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai, si veda “Le professioni chiedono due mesi in più per comunicare i titolari effettivi” dell’8 dicembre), bensì a causa dell’ordinanza n. 8083/2023 emessa il 7 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio. Quest’ultimo ha accolto l’istanza cautelare di sospensione presentata da Assoservizi fiduciari – per il tramite dei propri legali – nei confronti del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché dell’Unione italiana delle camere di commercio.


Nel ricorso, infatti, si richiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;

- del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;

- di atti e provvedimenti a essi collegati, in primis il DM 55/2022, recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, ma anche del provvedimento (“atto di data e tenore sconosciuto”) con cui la Repubblica italiana ha adempiuto all’onere di notifica previsto dall’art. 31 par. 10 della Direttiva 2015/849/Ue nella parte in cui include il “mandato fiduciario” fra gli istituti giuridici che hanno “assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi”.


Di particolare rilievo risultano le valutazioni espresse circa il fumus boni iuris, avendo ritenuto il TAR del Lazio che, per la loro complessità, le censure formulate rendono necessario un approfondimento in sede di merito, ma anche con riferimento al periculum in mora, attesa l’importanza delle questioni giuridiche suscettibili di essere irreparabilmente inficiate dall’imminente scadenza del termine per la comunicazione al Registro.

Sono queste, in breve, le motivazioni in ragione delle quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l’efficacia del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, bloccando la scadenza dell’11 dicembre 2023 almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l’udienza di merito.


Sullo sfondo, una questione rappresentata dalle associazioni rappresentative delle fiduciarie fin dall’apertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi. Ci si riferisce al comunicato stampa del 23 ottobre con cui Assofiduciaria ha sostenuto l’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva alle società fiduciarie relativamente ai mandati fiduciari sottoscritti nell’ambito e per gli effetti della L. 1966/1939 e del DM Industria del 16 gennaio 1995, eccependo la genericità dei contenuti del Manuale operativo Unioncamere che, nel riferirsi alle comunicazioni per “istituti giuridici affini al trust esistenti e neocostituiti”, coinvolge nell’adempimento tutti i mandati fiduciari, compresi quelli di matrice germanistica.


In quella circostanza Assofiduciaria ha espresso il convincimento che la sezione speciale del Registro dei titolari effettivi possa riguardare solo quei negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario (in questo senso può parlarsi di un istituto affine al trust). Il mandato fiduciario “classico” si caratterizza, invece, solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione a esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante, i poteri di amministrazione, di volta in volta conferiti dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche (ipotesi, questa, che non presenta alcuna affinità con il trust).

Di contro, tra gli istituti giuridici affini ai trust comunicati dall’Italia alla Commissione europea figura la generica indicazione “mandati fiduciari”, poi ripresa dal MIMIT e da Unioncamere nei rispettivi provvedimenti.


A ogni modo, in attesa che il TAR del Lazio si pronunci, resta il fatto che la sospensione del termine dell’11 dicembre riguarda tutti i soggetti tenuti alla comunicazione ed entrambe le sezioni del Registro dei titolari effettivi (autonoma e speciale).

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