La recente introduzione dell'imponibilità come redditi diversi delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati ultimati da meno di dieci anni interventi agevolati con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, ha sollevato numerosi dubbi applicativi.
Immobili ricevuti per donazione
Tra queste, una delle questioni più rilevanti riguarda gli immobili ricevuti dal cedente per donazione inter vivos.
In assenza di un'espressa previsione normativa, la questione è se, ai fini dell'integrazione del presupposto imponibile, si debba tenere conto degli eventuali interventi superbonus eseguiti ante donazione dal donante (o dagli altri aventi diritto).
Interpretazione letterale
L'interpretazione letterale della norma induce a ritenere che tali immobili rientrano nel presupposto imponibile solo se gli interventi superbonus ultimati nei dieci anni precedenti alla data di cessione sono stati eseguiti dal donatario-cedente (e dagli altri aventi diritto), mentre non rilevano quelli eventualmente eseguiti ante donazione dal donante (e dagli altri aventi diritto), ancorché ultimati entro dieci anni a ritroso dalla data di cessione a titolo oneroso da parte del donante.
Conseguenze
In base a questa interpretazione, si avrebbero le seguenti conseguenze:
Un immobile sul quale ante donazione il donante (o gli altri aventi diritto) ha eseguito interventi superbonus, che viene poi ceduto a titolo oneroso dal donatario (senza che questi, o gli altri aventi diritto, abbia eseguito a sua volta interventi superbonus), non rientrerebbe nel presupposto imponibile, nemmeno se gli interventi superbonus eseguiti dal donante (o dagli altri aventi diritto) ante donazione risultassero ultimati da meno di dieci anni dalla data di cessione a titolo oneroso dell'immobile da parte del donatario.
Un immobile sul quale post donazione il donatario (o gli altri aventi diritto) ha eseguito interventi superbonus, rientra nel presupposto imponibile se gli interventi superbonus eseguiti dal donatario (o dagli altri aventi diritto) post donazione risultano ultimati da meno di dieci anni dalla data di cessione a titolo oneroso dell'immobile da parte del donatario.
Criticità
Questa interpretazione, basata sulla lettera della norma, può apparire priva di sistematicità, in termini di ratio, rispetto a quelle cui si perviene sulla base della lettera della precedente lett. b), che prevedeva che, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo di cinque anni decorresse dalla data di acquisto da parte del donante.