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Super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024

Viene prevista una maggiorazione del 20% del costo dell’incremento occupazionale

Il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216, attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, introduce la nuova super deduzione relativa costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024, senza sostanziali modifiche rispetto alla prima versione approvata. L’agevolazione, si ricorda, è stata introdotta in attesa dell’attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici (si veda “Per il 2024 super deduzione del 20% per le nuove assunzioni” del 17 ottobre 2023).


L’art. 4 del DLgs. prevede che, per il 2024 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023), il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.


L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa – e, quindi, come chiarito dalla Relazione illustrativa, ai soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR – nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Per gli enti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR, il regime in questione opera esclusivamente in relazione al reddito d’impresa eventualmente conseguito.


L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni.

Sono comunque escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria. Come precisato nella Relazione tecnica, l’agevolazione non si applica ai forfetari.


Al fine di beneficiare dell’agevolazione, gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. Pertanto, come evidenziato nella Relazione illustrativa, va accertato che nell’esercizio 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nell’esercizio 2023.


La verifica di questa condizione va fatta al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


In presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.

Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 c.c. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale (si veda “Super deduzione per nuove assunzioni legata alle voci di costo del personale” del 6 novembre 2023).


I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, i suddetti costi rileveranno secondo il principio di cassa.

Viene tuttavia previsto che nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tale condizione è stata posta per non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le imprese (così la Relazione illustrativa).


Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con DM attuativo, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.


Viene inoltre stabilito che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame. Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.


Si attende ora il decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione agevolativa.

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