Il decreto legislativo 1/2024 introduce la possibilità di differire il pagamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi se l'importo è inferiore a 100 euro.
Come funziona:
Se l'importo delle ritenute di un mese è inferiore a 100 euro, il pagamento può essere rimandato al mese successivo.
Il versamento cumulativo (sommando i differimenti precedenti) deve essere comunque effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
Esempio: se a febbraio le ritenute sono di 80 euro, il pagamento può essere rimandato a marzo. Se a marzo le ritenute sono ancora inferiori a 100 euro, si possono versare entrambe le somme entro il 16 aprile.
Differenza con il versamento per il condominio:
Per il condominio, il differimento è simile, ma con due scadenze fisse all'anno (16 giugno e 16 dicembre) indipendentemente dai versamenti mensili.
In questo caso, è possibile posticipare il differimento ogni mese se non si supera il limite di 500 euro.
Perché questa novità?
Per semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, riducendo la frequenza dei pagamenti di importo poco significativo.
Cosa fare se si vuole comunque versare mensilmente?
È possibile versare le ritenute mensilmente, anche se inferiori a 100 euro, senza incorrere in sanzioni.
Eccezione:
Le ritenute operate nel mese di dicembre devono comunque essere versate entro il 16 gennaio successivo, senza possibilità di differimento.
Per maggiori informazioni:
Consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2017 n. 8 (§ 2.3).
In sintesi:
Il differimento a catena è un nuovo modo per semplificare il pagamento delle ritenute di importo inferiore a 100 euro.
Si può scegliere di versare le ritenute mensilmente o di cumulare i differimenti e versare entro il 16 dicembre.
La regola non si applica alle ritenute di dicembre, che devono essere versate entro il 16 gennaio.