Scadenza ravvedimento: 28 febbraio 2024
Cosa fare:
Presentare il modello REDDITI 2023.
Pagare 25 euro per la tardività (codice tributo 8911, anno 2023).
Pagare le imposte e gli interessi legali (tasso 2,5% dal 1° gennaio 2024).
Ravvedere le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti (art. 13 DLgs. 471/97).
Sanzione per tardivo versamento:
Saldo 2022 e primo acconto 2023: 30% ridotto a 1/8 (art. 13 comma 1 lett. b) DLgs. 472/97).
Secondo o unico acconto 2023: 15% ridotto al nono (art. 13 comma 1 lett. a-bis) DLgs. 472/97).
Cosa fare dopo il 28 febbraio:
Presentare la dichiarazione entro il termine di presentazione per l'anno successivo o prima dell'inizio di un controllo fiscale:
Sanzione dimezzata (60%-120% delle imposte dovute).
Non punibilità del reato di omessa dichiarazione (se le imposte sono pagate integralmente).
Pagare le imposte e gli interessi.
Sanzione proporzionale (120% o 60%) non riducibile.
Per maggiori informazioni:
Circolare Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2016 n. 42
Circolare ministeriale 23 gennaio 1999 n. 23
DM 29 novembre 2023
Art. 13 DLgs. 471/97
Art. 13 DLgs. 472/97
Art. 5 DLgs. 74/2000
Art. 7 comma 4 DLgs. 472/97
Corte Cost. 17 marzo 2023 n. 46
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023 n. 450
Note:
Il ravvedimento operoso è una procedura che permette di regolarizzare versamenti non effettuati o effettuati in ritardo, riducendo le sanzioni.
La presentazione della dichiarazione tardiva non è considerata ravvedimento operoso.
In caso di omessa dichiarazione oltre il 28 febbraio, si applicano sanzioni più severe.