Passa ai contenuti principali

Calcolo fai da te per l’adesione al concordato

 Adesione al Concordato Preventivo Biennale per i soggetti ISA:

Modello CPB 2024/2025:


Introdotto per l'adesione al concordato biennale 2024-2025 da parte dei contribuenti ISA.

Compilazione congiunta al modello ISA nella dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024).

Non accessibile ai contribuenti in regime forfetario.

Compilazione del modello CPB:


Quadro P:

Sezione 1: Requisiti di accesso (dichiarazione assenza debiti e cause di esclusione).

Sezione 2: Dati contabili (reddito e valore produzione netta 2023).

Sezione 3: Proposta Agenzia Entrate (redditi e valore produzione netta 2024-2025).

Sezione 4: Accettazione proposta (barrare casella P10).

Dati contabili 2023:


Reddito di impresa o lavoro autonomo e valore produzione netta.

Esclusione di plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazioni e altri elementi specifici.

Determinazione reddito concordato 2023:


A cura del contribuente, operando variazioni al reddito emergente dal modello REDDITI 2024.

Base per il calcolo del reddito concordato.

Effetti di plusvalenze e minusvalenze 2024-2025:


Variazione dei redditi concordati per tali periodi.

Regolazione in sede di dichiarazione dei redditi 2025 e 2026.

Proposta Agenzia Entrate:


Redditi e valore produzione netta per 2024 e 2025 (righi P06-P09).

Importo minimo: 2.000 euro.

Accettazione proposta:


Barratura casella P10 del quadro P.

Note:


Le istruzioni per la compilazione del modello CPB 2024/2025 sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la normativa di riferimento (DLgs. 13/2024).

Sintesi:


Il modello CPB 2024/2025 è lo strumento per l'adesione al concordato preventivo biennale da parte dei contribuenti ISA. Richiede la compilazione di dati contabili specifici e l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle Entrate. Le plusvalenze e minusvalenze 2024-2025 determineranno una variazione dei redditi concordati per tali periodi.

Commenti

Post popolari in questo blog

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti