Passa ai contenuti principali

Bilancio rifiutato se manca l'organo di controllo

 Il Conservatore del Registro delle imprese di Firenze ha comunicato alle società inadempienti che non hanno presentato bilanci al Registro, specificamente alle SRL che, pur avendo superato i requisiti dell'articolo 2477 del codice civile, hanno omesso di nominare un organo di controllo o un revisore.


Secondo quanto dichiarato dal Conservatore del Registro delle imprese di Firenze, il Codice della crisi, nell'articolo 379, ha modificato l'articolo 2477 del codice civile, stabilendo l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore per le società che soddisfano una delle seguenti condizioni:


devono redigere il bilancio consolidato;

controllano una società soggetta a revisione legale dei conti;

superano per due anni consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 20 unità (ULA).

Inoltre, si fa riferimento al criterio delle Unità Lavoro/Anno per quanto riguarda i dipendenti.


Il Conservatore del Registro delle imprese di Firenze ha notato che durante l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, l'assemblea avrebbe dovuto nominare un organo di controllo o un revisore se uno dei limiti indicati nell'articolo 2477 del codice civile fosse stato superato. Le società hanno trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per effettuare tale nomina. Se il termine scade senza azione da parte della società, il Conservatore sarà obbligato a segnalare l'omissione al Tribunale competente. Inoltre, viene precisato che se il bilancio viene presentato senza la relazione dell'organo di controllo, sarà rifiutato.


Questa comunicazione si distingue da quella di altri Conservatori dei Registri delle imprese. Ad esempio, il Conservatore di Milano ha fornito un periodo di sessanta giorni anziché trenta e ha richiesto al Tribunale di nominare un organo di controllo anziché un revisore. Inoltre, sembra essere la prima volta che un Conservatore del Registro delle imprese evidenzia che, in caso di mancata nomina dell'organo di controllo, il bilancio non sia depositabile.


Il Conservatore del Registro delle imprese di Firenze probabilmente si basa su una giurisprudenza consolidata che considera la relazione del Collegio sindacale come un elemento essenziale per la formazione del bilancio. La mancanza di questa relazione può rendere il bilancio invalido o annullabile secondo diverse sentenze giudiziarie.


Ci sono due problemi evidenti: uno di natura pratica e l'altro legato alla mancanza di coordinamento tra i vari Conservatori dei Registri delle imprese italiani. Il primo problema riguarda la difficoltà pratica per un revisore nominato tardi nel 2024 nel redigere una relazione sul bilancio 2023 senza poter effettuare controlli adeguati. Il secondo problema è la mancanza di coerenza nei comportamenti dei diversi Conservatori dei Registri delle imprese. Potrebbe essere auspicabile che il MIMIT indirizzi in modo uniforme i comportamenti dei Conservatori per garantire un'applicazione uniforme della legge su tutto il territorio italiano.

Commenti

Post popolari in questo blog

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti