Passa ai contenuti principali

Nuovi adempimenti per fruire il credito d'imposta 4.0

Con l'emanazione del decreto DL 39_2024 art.6, sono introdotte significative modifiche riguardanti l'uso in compensazione del credito d'imposta. Nello specifico, le imprese che effettuano investimenti 4.0 e attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design e ideazione estetica devono comunicare specificamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le situazioni specifiche sono le seguenti:

Investimenti 4.0 e R&S effettuati a partire dal 30 marzo 2024:

Per usufruire dei crediti d'imposta relativi agli investimenti 4.0 e R&S che l'impresa intende effettuare dal 30 marzo 2024, si applicano due obblighi:

Una comunicazione preventiva che includa la spesa prevista e la presunta distribuzione temporale del credito d'imposta;

Una comunicazione successiva con la rendicontazione finale.

Il modulo per la comunicazione sarà approvato con un provvedimento specifico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adeguando quello già previsto dal Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.

Investimenti 4.0 e R&S effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024:

Per gli investimenti 4.0 (e le spese R&S) effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, è previsto l'obbligo di trasmettere la rendicontazione finale dell'investimento (comunicazione ex post) utilizzando il modulo di comunicazione che sarà approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adeguando quello già previsto dal Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.

Investimenti 4.0 effettuati nel 2023:

Per gli investimenti 4.0 effettuati nel 2023, l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione effettuata utilizzando il modello del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021, secondo le modalità definite dal prossimo provvedimento specifico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per quanto riguarda gli investimenti 4.0 e la ricerca e sviluppo effettuati prima del 30 marzo 2024, per poter utilizzare in compensazione le rate relative al 2024 e 2025, sarà necessario attendere l'invio della comunicazione sopra menzionata.

Commenti

Post popolari in questo blog

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti