Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Nuovi adempimenti per fruire il credito d'imposta 4.0

Con l'emanazione del decreto DL 39_2024 art.6, sono introdotte significative modifiche riguardanti l'uso in compensazione del credito d'imposta. Nello specifico, le imprese che effettuano investimenti 4.0 e attività di ricerca e sviluppo/innovazione tecnologica/design e ideazione estetica devono comunicare specificamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le situazioni specifiche sono le seguenti:

Investimenti 4.0 e R&S effettuati a partire dal 30 marzo 2024:

Per usufruire dei crediti d'imposta relativi agli investimenti 4.0 e R&S che l'impresa intende effettuare dal 30 marzo 2024, si applicano due obblighi:

Una comunicazione preventiva che includa la spesa prevista e la presunta distribuzione temporale del credito d'imposta;

Una comunicazione successiva con la rendicontazione finale.

Il modulo per la comunicazione sarà approvato con un provvedimento specifico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adeguando quello già previsto dal Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.

Investimenti 4.0 e R&S effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024:

Per gli investimenti 4.0 (e le spese R&S) effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024, è previsto l'obbligo di trasmettere la rendicontazione finale dell'investimento (comunicazione ex post) utilizzando il modulo di comunicazione che sarà approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adeguando quello già previsto dal Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.

Investimenti 4.0 effettuati nel 2023:

Per gli investimenti 4.0 effettuati nel 2023, l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione effettuata utilizzando il modello del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021, secondo le modalità definite dal prossimo provvedimento specifico dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per quanto riguarda gli investimenti 4.0 e la ricerca e sviluppo effettuati prima del 30 marzo 2024, per poter utilizzare in compensazione le rate relative al 2024 e 2025, sarà necessario attendere l'invio della comunicazione sopra menzionata.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...