Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%

 Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%

alberto girinelli e massimo negro

5-6 minuti


Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il prossimo 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, ma non solo: il Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno ha varato un corposo pacchetto di interventi normativi che spaziano dall’attesa proroga dei versamenti all’entrata in vigore dei nuovi Testi unici, passando per diverse e rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale.


Procedendo con ordine, l’intervento più atteso era probabilmente quello che, mettendo fine ai dubbi interpretativi sorti in questi mesi, introduce esplicitamente la possibilità, per i soggetti ISA e i contribuenti minimi (ossia in regime di vantaggio e forfetario), di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,4%.


L’art. 37 del DLgs. 13/2024 ha infatti differito al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti, in scadenza il 30 giugno 2024, che risultano dalle predette dichiarazioni in favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014) o di vantaggio (DL 98/2011).


La disposizione in commento si limitava a indicare come termine di versamento il 31 luglio prossimo, senza disporre nulla in merito all’eventuale possibilità di differire ulteriormente l’adempimento ai 30 giorni successivi, applicando la maggiorazione dello 0,4%; i dubbi in merito sono stati tuttavia sciolti in senso favorevole ai contribuenti.


In particolare, secondo quanto risulta dalle bozze di DLgs. correttivo circolate dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, per coloro che possono beneficiare della proroga, i versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 potranno essere effettuati:

- entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione;

- entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.


Il maggior termine consente di guadagnare tempo anche per valutare l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale, tenuto conto del fatto che la disciplina in materia non può attualmente considerarsi completa, per effetto delle nuove disposizioni contenute nello schema di DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, che ora dovrà passare all’esame delle Commissioni parlamentari competenti.


L’intervento normativo è di ampia portata e punta, da un lato, a sistemare alcune criticità emerse in sede di prima analisi del nuovo istituto e, dall’altro lato, a rendere più appetibile l’adesione al concordato; in tale direzione vanno, ad esempio, sia la mini proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni, che slitta dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, sia la nuova modalità di calcolo degli acconti 2024, strutturata in modo da rendere meno sensibile l’impatto delle maggiorazioni d’imposta che potrebbero verificarsi per effetto del concordato preventivo biennale.


Il DLgs. correttivo dovrebbe inoltre introdurre sia nuove cause di esclusione/cessazione dal concordato, sia nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa rilevante.

Le annunciate novità, che arrivano a meno di una settimana dalla pubblicazione del DM 14 giugno 2024 e del software di compilazione dei modelli ISA, influiranno quindi sia sulla possibilità di aderire o meno al concordato, sia sulle modalità di individuazione del reddito da indicare, a cura del contribuente, nel quadro P dei modelli ISA; di conseguenza, pur essendo attualmente possibile calcolare ed accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile attendere la definitiva entrata in vigore del DLgs. correttivo, in modo da non correre il rischio di dover rettificare le dichiarazioni eventualmente già presentate.


Il DLgs. correttivo interviene anche su alcune questioni che non riguardano il concordato preventivo biennale e che si collocano all’interno degli altri DLgs. attuativi della Riforma fiscale di cui alla L. 111/2023; in particolare, sono in arrivo novità relativamente all’istituto dell’adempimento collaborativo, modificato dal DLgs. 221/2023, che verrà potenziato con nuovi incentivi all’adesione.


Testi unici entro il 31 dicembre 2025


Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato un Ddl. di modifica della legge delega della riforma fiscale, al fine di far slittare al 31 dicembre 2025 i termini per l’approvazione (e relativa entrata in vigore) dei nuovi testi unici in materia fiscale, fissati attualmente al 29 agosto 2024; la proroga si rende necessaria tenuto conto del fatto che la possibilità che tale termine venga rispettato non è considerata realistica (i testi unici, dopo la chiusura della fase di consultazione pubblica, ad oggi devono ancora essere esaminati dal Consiglio dei Ministri, in vista dell’approvazione definitiva).


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...