Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Concordato preventivo biennale senza appello?

L'adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 è in fase di chiusura, con il termine ultimo fissato al 31 ottobre 2024. Nonostante le richieste di proroga, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il termine è perentorio e non saranno ammesse correzioni successive. L'adesione al concordato comporta la predeterminazione del reddito per il biennio 2024-2025, la protezione dagli accertamenti e l'accesso al regime del ravvedimento 2018-2022.

I contribuenti devono rispettare vari adempimenti, tra cui la presentazione del modello REDDITI 2024 e la gestione degli acconti e delle imposte. Per il calcolo degli acconti, chi utilizza il metodo storico dovrà applicare una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato precedentemente. Le maggiorazioni si applicano anche per l'IRAP e per i contribuenti in regime forfetario.

In sede di saldo delle imposte 2024, i contribuenti possono optare per una tassazione opzionale che prevede un'imposta sostitutiva con aliquote variabili in base al punteggio ISA. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2025.

L'adesione al concordato consente anche l'accesso al regime del ravvedimento 2018-2022, che offre protezione dalle rettifiche del reddito dietro pagamento di un'imposta sostitutiva. L'accesso a questo regime è opzionale e si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2025, con possibilità di rateizzazione in 24 rate mensili. Tuttavia, l'accesso non è consentito se sono già stati notificati PVC o atti di accertamento per le annualità pregresse interessate.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...