Il decreto "Milleproroghe" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024 ha esteso di ulteriori tre mesi il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, fino al 31 marzo 2025. Questo divieto, originariamente previsto come temporaneo, è stato prorogato più volte e riguarda sia i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sia quelli non obbligati. La misura risponde alle preoccupazioni del Garante della Privacy riguardo al trattamento dei dati sensibili sulla salute, che non dovrebbero transitare attraverso il Sistema di Interscambio. Il divieto si applica solo alle prestazioni B2C, mentre per le prestazioni B2B è necessario adottare cautele per proteggere i dati personali. Rimangono dubbi sui profili sanzionatori per il mancato rispetto del divieto, specialmente riguardo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9-bis del DL 135/2018.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...