Il decreto "Milleproroghe" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024 ha esteso di ulteriori tre mesi il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, fino al 31 marzo 2025. Questo divieto, originariamente previsto come temporaneo, è stato prorogato più volte e riguarda sia i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sia quelli non obbligati. La misura risponde alle preoccupazioni del Garante della Privacy riguardo al trattamento dei dati sensibili sulla salute, che non dovrebbero transitare attraverso il Sistema di Interscambio. Il divieto si applica solo alle prestazioni B2C, mentre per le prestazioni B2B è necessario adottare cautele per proteggere i dati personali. Rimangono dubbi sui profili sanzionatori per il mancato rispetto del divieto, specialmente riguardo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9-bis del DL 135/2018.
Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487 commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato pr...
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