In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è prevista la rimodulazione dell’aliquota dell’agevolazione, mentre tutte le altre disposizioni rimangono sostanzialmente invariate (si veda il capitolo III del Quaderno n. 177). In sostanza rimodulazione significa diminuzione.
L’art. 1 comma 55 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) stabilisce infatti che per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diversedall’abitazione principale, nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Non godono invece dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese, sostenute dal 1° gennaio 2025, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili(l’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva (Ue) 2024/1275 del 24 aprile 2024 - c.d. “Case green”).
Nessuna agevolazione per le caldaie alimentate a combustibili fossili
Anche le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 comma 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”), quindi, sono prorogati nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Dal 1° gennaio 2025 non godono nemmeno dell’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Infine, viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 comma 2 del DL 63/2013) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2025.
Tutte le detrazioni per interventi “edilizi” le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025, tuttavia, così come la generalità degli oneri detraibili salvo qualche eccezione (si veda “Per spese sanitarie e somme investite in start up e PMI innovative limiti invariati” del 23 dicembre 2024), soggiacciono alla riduzione prevista dal nuovo art. 16-ter del TUIR per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali viene prevista una modulazione dell’agevolazione spettante in funzione dei componenti del nucleo familiare.
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