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Ires premiale, come funziona

 Test sul patrimonio netto per l’IRES premiale

Prime valutazioni delle società su utile 2024 e pianificazione degli investimenti, in attesa delle disposizioni attuative dell’agevolazione


Con l’inizio del 2025 le società hanno interesse a iniziare una pianificazione di massima per verificare se sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell’IRES premiale di cui all’art. 1 commi 436 e seguenti della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Un quadro più certo si potrà avere solo dopo l’emanazione delle relative disposizioni attuative, per le quali però non è stato fissato alcun termine, neanche di tipo ordinatorio.


In sintesi, le condizioni per beneficiare dell’agevolazione, che si sostanzia nella riduzione al 20% dell’IRES per il solo 2025, sono stabilite dall’art. 1 comma 436 nell’accantonamento a riserva di almeno l’80% dell’utile 2024 e nell’effettuazione di investimenti qualificati in beni materiali e immateriali 4.0 e 5.0 per un ammontare almeno pari al 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio 2023 (gli investimenti, in ogni caso, non devono essere inferiori a 20.000 euro).

È poi prevista una terza condizione, riferita all’incremento occupazionale nel 2025 medesimo, dettagliata nel suo aspetto tecnico all’art. 1 comma 437 della citata legge.


Concentrandosi sugli aspetti legati alle riserve e agli investimenti, va subito notato come l’agevolazione abbia caratteristiche all in all out. Può beneficiare della riduzione dell’aliquota, infatti, un ammontare di reddito che prescinde dall’entità degli investimenti effettuati: così, la società che ha chiuso il 2023 con un utile di 50.000 euro e che chiude il 2024 con un utile analogo, anche interamente accantonato, può limitarsi a effettuare investimenti per l’importo minimo di 20.000 euro per vedersi riconosciuta l’IRES al 20% su tutto il reddito prodotto, anche se questo fosse pari, ad esempio, a due milioni di euro.

Il tema presenta profili delicati nel momento in cui ciò derivasse, ad esempio, dall’acquisizione nel 2025 di aziende profittevoli (il beneficio fiscale, infatti, è stabilito in relazione alla società nel suo complesso, e non all’azienda).


All’estremo opposto figurano le situazioni delle società che hanno capacità finanziarie di investimento, ma si ritrovano penalizzate in virtù della loro situazione patrimoniale. La società di cui all’esempio precedente, ad esempio, ove chiudesse il 2024 in perdita per 100 euro non potrebbe beneficiare dell’IRES ridotta, in quanto mancherebbe un parametro (l’accantonamento dell’utile 2024) necessario allo scopo in base alle norme di riferimento.


Le disposizioni attuative dovrebbero introdurre clausole di garanzia per queste ultime situazioni, consentendo ad esempio di vincolare, in luogo dell’utile 2024 insufficiente o assente, altre riserve disponibili di patrimonio netto.

Così facendo, si potrebbe risolvere automaticamente il problema delle società che chiudono il 2024 in utile, ma sono impossibilitate ad accantonarne all’apposita riserva l’80% in quanto almeno il 20% deve essere allocato alle riserve obbligatorie per legge o per statuto (tipicamente, la riserva legale ove incapiente) o alle riserve che accolgono gli utili non realizzati (es. riserva utili su cambi); il tutto a meno che le norme attuative non stabiliscano che nell’80% dell’utile 2024 si possano computare anche gli accantonamenti obbligatori, nella misura in cui le riserve di destinazione non siano disponibili per la distribuzione.


In questo contesto, il primo dato da “cerchiare” è rappresentato dall’utile del 2024, la cui quantificazione verrà effettuata nei prossimi mesi anche alla luce delle consuete valutazioni e stime che necessariamente implicano un certo grado di discrezionalità; il secondo, rimesso alle scelte dell’assemblea, è quello dell’accantonamento dell’utilestesso, e dovrà necessariamente essere deliberato nel solco di quanto verrà stabilito dalle disposizioni attuative.

Decadenza per le distribuzioni entro il 2026


Un altro tema, che implica invece una pianificazione a medio termine, riguarda le cause di decadenza. Sempre avendo riguardo agli utili accantonati, l’art. 1 comma 438 lettera a) della L. 207/2024 prevede che la minore imposta pagata debba essere riversata se la quota di utile accantonata di cui al comma 436 lettera a) (ovvero, l’80% dell’utile 2024 accantonato all’apposita riserva) sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti “solari”, entro il 31 dicembre 2026).


La scelta del legislatore è andata nel senso della “targatura” della riserva vincolata, e non in quello di una valutazione per masse, come invece avvenuto ad esempio nel caso del riversamento della “super ACE”. Se anche le norme attuative confermeranno tale impostazione, ne deriverebbe la piena libertà di movimentazione (anche con distribuzione ai soci) di riserve non targate (es. utili ante 2024, utile del 2025, ecc.), e ciò anche per importi superiori all’80% dell’utile accantonato.


Si tratta in ogni caso di tematiche che incidono in modo significativo sulla patrimonializzazione delle società coinvolte, per cui l’auspicio è quello dell’emanazione delle disposizioni attuative in tempi brevi.

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