Dichiarazione IVA anticipata compilando il quadro VP
mirco gazzera e emanuele greco
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I soggetti passivi che sono tenuti, entro il 28 febbraio 2025, a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2024 possono alternativamente:
- anticipare, entro tale data, la presentazione della dichiarazione IVA, riferita al 2024, comprensiva del quadro VP;
- presentare la comunicazione LIPE con i dati del quarto trimestre 2024 e inviare in seguito il modello IVA.
In questo secondo caso, si rammenta che rimane fermo il termine del 30 aprile 2025 entro il quale presentare, in via ordinaria, la dichiarazione IVA riferita al 2024.
La presentazione “anticipata” della dichiarazione, inclusiva del quadro VP con i dati delle liquidazioni del quarto trimestre, è consentita ai sensi dell’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010.
Il contenuto del quadro VP del modello è analogo all’omonimo quadro della comunicazione delle liquidazioni (LIPE), salvo alcuni dettagli.
In particolare, è assente il rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”), riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), poiché il rigo non deve essere compilato per il quarto trimestre dell’anno.
Nel modello IVA 2025 (approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 9491/2025), inoltre, come avvenuto di recente per la comunicazione LIPE, è stato aggiornato il rigo VP7, ove indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente, in quanto non superiore a 100 euro.
Il nuovo ammontare di 100 euro ha infatti sostituito, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2024, la previgente soglia che era pari a 25,82 euro (art. 1 comma 4 del DPR 100/98 e art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, come modificati dall’art. 9 del DLgs. 1/2024).
Anche laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio, rimane poi possibile eventualmente correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.
La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente (si veda “Regolarizzazione dei dati delle liquidazioni tra quadro VP e VH” del 9 marzo 2020):
- correggendo i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il 28 febbraio;
- compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 1° marzo e il 30 aprile.
In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione (già riportati nel quadro VP della precedente dichiarazione).
Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.
La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano solamente operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.
È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Ad esempio, nel caso di chi effettua solo operazioni esenti, anche una sola cessione o prestazione imponibile nel corso dell’anno determina il venire meno della condizione di esonero. Ciò vale anche qualora siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario con il meccanismo del reverse charge.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva).
L’obbligo permane, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
Non sono variate le sanzioni applicabili
Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendo state apportate modifiche dal DLgs. 87/2024 di riforma delle sanzioni tributarie. Operano, però, da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso (si veda “Operativa la riforma delle sanzioni tributarie” del 2 settembre 2024).