Revisione dei Codici ATECO 2025 e Impatto sul Reverse Charge in Edilizia
A partire dal 1° aprile 2025, entrerà in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituirà la precedente ATECO 2007. Questo aggiornamento avrà un impatto significativo sull’applicazione del reverse charge nel settore dell’edilizia, un meccanismo fiscale che sposta l’onere dell’IVA dal fornitore al committente per determinate prestazioni.
La Relazione tra Codici ATECO e Reverse Charge
Il reverse charge si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, a prestazioni come servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Tuttavia, per identificare quali attività rientrano in questa disciplina, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento ai codici ATECO specifici, come indicato nella circolare n. 14/2015. Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, alcuni codici sono stati modificati o raggruppati in modo diverso, creando potenziali discrepanze rispetto alle indicazioni della circolare.
Esempi di Modifiche nei Codici ATECO
Installazione di impianti elettrici:
Nella vecchia classificazione (ATECO 2007), il codice 43.21.01 riguardava l’installazione di impianti elettrici in edifici.
Con la nuova ATECO 2025, il codice 43.21 è meno dettagliato e include anche attività come l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), non previste nella circolare n. 14/2015.
Posa in opera di porte blindate e casseforti:
Il vecchio codice 43.32.01 copriva la posa in opera di casseforti, forzieri e porte blindate.
Nella nuova classificazione, il codice si riferisce solo alle porte blindate, mentre la posa di casseforti e forzieri sembra confluire in un altro codice (43.35.00), non menzionato nella circolare.
Cosa Succede se la Circolare Non Viene Aggiornata?
In assenza di un aggiornamento della circolare n. 14/2015, la soluzione più ragionevole è continuare a fare riferimento alla descrizione delle attività precedenti. I codici ATECO hanno infatti una funzione oggettiva: servono a identificare le prestazioni soggette a reverse charge, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia classificato con un codice della Sezione F (Costruzioni) della vecchia ATECO.
Impatto sul Reverse Charge per i Subappalti
Anche per le prestazioni di servizi in subappalto (art. 17 comma 6 lett. a)), il reverse charge si applica alle attività riconducibili alla Sezione F della vecchia ATECO. Tuttavia, con la nuova classificazione, alcune attività prima incluse nella Sezione F (come lo sviluppo di progetti immobiliari) sono state spostate nella Sezione M (attività immobiliari, codice 68.12). Questo cambiamento potrebbe creare incertezze nell’applicazione del reverse charge.
Conclusioni
L’aggiornamento dei codici ATECO 2025 richiede un tempestivo adeguamento della circolare n. 14/2015 per evitare ambiguità nell’applicazione del reverse charge. Fino a quando non verranno fornite nuove indicazioni, è consigliabile fare riferimento alle descrizioni delle attività previste dalla vecchia classificazione. Resta fondamentale monitorare gli sviluppi normativi per garantire la corretta applicazione delle regole fiscali nel settore edile..
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