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Niente esenzione IMU per gli «immobili merce» acquistati e ristrutturati: la svolta della Cassazione

Niente esenzione IMU per gli «immobili merce» acquistati e ristrutturati: la svolta della Cassazione

✒️ La sentenza che cambia le regole
Con l’ordinanza n. 10392 del 21 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

🔹 Non spetta l’esenzione IMU per i fabbricati acquistati e ristrutturati da un’impresa per poi rivenderli.
🔹 Viene superata l’interpretazione precedente del Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione n. 11/DF del 2013).

📌 Cosa cambia per le imprese?

La Cassazione ha chiarito che il beneficio fiscale (art. 13, comma 9-bis DL 201/2011) si applica solo a:

✅ Immobili costruiti ex novo dall’impresa e destinati alla vendita.
❌ NON agli immobili già esistenti, acquistati, ristrutturati e poi rimessi sul mercato.

🔍 Perché questa decisione?

La differenza sta nella natura dell’immobile:

  • Se è nuovo, resta esente IMU finché è in vendita.

  • Se è usato e rinnovato, l’impresa deve pagare l’IMU come un normale proprietario.

💡 Conseguenze pratiche

✔️ Imprese di costruzioni: Nessun cambiamento per chi vende immobili appena costruiti.
✔️ Imprese di ristrutturazione: Dovranno calcolare l’IMU sugli immobili acquistati e riqualificati.


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