Niente esenzione IMU per gli «immobili merce» acquistati e ristrutturati: la svolta della Cassazione
Niente esenzione IMU per gli «immobili merce» acquistati e ristrutturati: la svolta della Cassazione
✒️ La sentenza che cambia le regole
Con l’ordinanza n. 10392 del 21 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
🔹 Non spetta l’esenzione IMU per i fabbricati acquistati e ristrutturati da un’impresa per poi rivenderli.
🔹 Viene superata l’interpretazione precedente del Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione n. 11/DF del 2013).
📌 Cosa cambia per le imprese?
La Cassazione ha chiarito che il beneficio fiscale (art. 13, comma 9-bis DL 201/2011) si applica solo a:
✅ Immobili costruiti ex novo dall’impresa e destinati alla vendita.
❌ NON agli immobili già esistenti, acquistati, ristrutturati e poi rimessi sul mercato.
🔍 Perché questa decisione?
La differenza sta nella natura dell’immobile:
Se è nuovo, resta esente IMU finché è in vendita.
Se è usato e rinnovato, l’impresa deve pagare l’IMU come un normale proprietario.
💡 Conseguenze pratiche
✔️ Imprese di costruzioni: Nessun cambiamento per chi vende immobili appena costruiti.
✔️ Imprese di ristrutturazione: Dovranno calcolare l’IMU sugli immobili acquistati e riqualificati.
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