Il regime forfetario resta applicabile solo se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla L. 190/2014, incluso il limite dei ricavi/compensi. Le conseguenze dell’uscita cambiano in base all’entità del superamento.
📌 Due soglie, due effetti diversi
1. Ricavi tra 85.000 e 100.000 euro
- Il contribuente esce dal forfetario dall’anno successivo.
- L’IVA si applica solo sulle operazioni dell’anno seguente.
2. Ricavi oltre 100.000 euro
- L’uscita è immediata.
- L’IVA va applicata dalle operazioni che determinano il superamento della soglia.
⚠️ Quando il contribuente non se ne accorge
Può accadere che:
- il superamento non sia rilevato subito,
- venga meno un altro requisito,
- oppure i maggiori ricavi emergano da un accertamento.
In questi casi il contribuente può aver emesso fatture senza IVA pur dovendola applicare.
💸 Conseguenze IVA: sanzioni e rimedi
Mancato addebito dell’IVA
- Sanzione del 25% dell’imposta non versata (oltre 90 giorni), ex art. 13 DLgs. 471/97.
Come recuperare l’imposta
- Il fornitore può emettere nota di variazione in aumento, addebitando l’IVA al cliente.
- Se l’IVA emerge da un accertamento definitivo, è possibile la rivalsa post-accertamento (art. 60 c. 7 DPR 633/72), ma solo dopo aver pagato imposta, sanzioni e interessi.
Detrazione per il cliente
Se il cliente è soggetto passivo IVA:
- può detrarre l’imposta ricevuta in rivalsa,
- entro la dichiarazione del secondo anno successivo al pagamento.
📝 Omessa dichiarazione IVA: quando scatta e quanto costa
Se l’uscita dal forfetario comporta obblighi IVA non assolti, può risultare omessa la dichiarazione.
Operazioni imponibili
- Sanzione: 120% dell’imposta dovuta (minimo 250 euro), art. 5 DLgs. 471/97.
- La sanzione si calcola solo sull’imposta dovuta, non sulle operazioni non soggette a IVA.
Operazioni esenti (es. medici)
- Se si effettuano solo operazioni esenti, l’omessa dichiarazione è punita con:
- 250–2.000 euro.
- Se la dichiarazione è presentata tardivamente (oltre 90 giorni ma prima di controlli):
- 150–1.000 euro.
🔍 Il nodo dello “scorporo” dell’IVA
Per le sole operazioni imponibili resta un punto critico:
su quale base imponibile calcolare l’IVA e la sanzione?
Occorre verificare gli accordi contrattuali:
- Corrispettivo + IVA: l’imposta si aggiunge all’importo pattuito.
- Importo “onnicomprensivo”: si deve scorporare l’IVA per individuare il corrispettivo effettivo.
Se vuoi, posso trasformare questo riassunto in un post già pronto per la pubblicazione, con tono più divulgativo o più tecnico a seconda dello stile del tuo blog.