20/03/2026
Collegamento POS-RT: la guida completa alle nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate
Il panorama della certificazione dei corrispettivi in Italia sta vivendo un’importante evoluzione. Il 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso operativa la funzionalità sul portale "Fatture e Corrispettivi" per l'abbinamento tra registratori telematici (fisici e virtuali) e strumenti di pagamento elettronico (POS), in attuazione dell'art. 1, commi 74-77, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). Questa misura, successivamente dettagliata dal Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, mira a incrementare la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale.
La concreta applicazione di questa norma trova poi supporto in una serie di guide operative che illustra le modalità e i termini per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori di cassa fisici o virtuali).
L'obiettivo è chiaro: garantire una maggiore trasparenza nei flussi dei pagamenti elettronici. Ma cosa cambia concretamente per gli esercenti e quali sono le scadenze da segnare in calendario? Scopriamolo in questa guida sintetica.
Chi ha l'obbligo di effettuare il collegamento?
L'integrazione tra i sistemi di pagamento e il Registratore Telematico non è facoltativa per chi gestisce incassi elettronici. L'obbligo riguarda tutti gli operatori economici che sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi e che, contestualmente, accettano pagamenti elettronici.
Nello specifico, la procedura deve essere completata in linea di massima da:
Commercio al dettaglio: negozi di abbigliamento, alimentari e vendita di beni di consumo;
Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie;
Settore sanitario: farmacie e parafarmacie;
Ospitalità: alberghi, hotel e strutture ricettive professionali;
Artigianato: artigiani con punto vendita aperto al pubblico;
Commercio itinerante: ambulanti dotati di Registratore Telematico;
Servizi alla persona: parrucchieri, centri estetici e centri benessere (B2C).
In cosa consiste il collegamento POS-RT?
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il nuovo obbligo non prevede un collegamento fisico (tramite cavi) tra il POS e il registratore di cassa (fisico o virtuale). Si tratta invece di un collegamento "logico".
L’esercente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita funzionalità nel portale "Fatture e Corrispettivi", quali dispositivi di pagamento (POS fisici, SoftPOS su smartphone o piattaforme di pagamento virtuali per e-commerce) sono associati a quale Registratore Telematico o alla procedura web "Documento Commerciale online".
Le scadenze: quando mettersi in regola?
POS già attivi al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026
Devono essere collegati entro 45 giorni dal 5 marzo 2026, data di in cui è stata messa a disposizione la funzione nel portale Fatture e Corrispettivi. Il termine ultimo in questi casi è dunque il 20 aprile 2026.
POS attivati dopo il 1° gennaio 2026
Devono essere collegati tra il sesto giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di attivazione. La data di attivazione è quella comunicata dagli operatori di pagamento.
1. Se hai un nuovo POS
Il 19 marzo 2026 entri in possesso di un nuovo POS.
Quando effettuare il collegamento?
L’obbligo di collegamento di un POS attivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno “marzo 2026” come data di collegamento.
2. Se devi spostare un POS
Nel mese di settembre 2026 sposti il POS attivato il 19 marzo in un altro negozio e lo colleghi a un altro strumento di certificazione dei corrispettivi.
Quando effettuare il collegamento?
In questo caso devi prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo collegamento. L’obbligo è rispettato se la registrazione è effettuata tra il 6 ed il 30 novembre 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 30 novembre 2026 riporteranno “settembre 2026” come data di collegamento.
Esclusioni e casi particolari
Non tutti i corrispettivi e gli esercenti sono soggetti a questo obbligo. Sono esclusi:
I corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine);
La cessione di carburanti;
Le ricariche di veicoli elettrici;
Le attività esonerate dalla memorizzazione elettronica (es. tabacchi, giochi, vendite a distanza), a patto che utilizzino un POS dedicato esclusivamente a tali operazioni. Se il POS è promiscuo (usato sia per tabacchi che per articoli di cancelleria con scontrino), il collegamento è obbligatorio.
Sanzioni e importanza della corretta registrazione
L’errata indicazione della modalità di pagamento (contanti vs elettronico) sul documento commerciale, se imponibile e IVA sono corretti e regolarmente memorizzati/trasmessi, è considerata una violazione formale e comporta una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione errata, con limite massimo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione proporzionale del 90% dell’IVA (con minimo 500 euro per singola operazione) si applica invece quando il corrispettivo non è memorizzato o trasmesso, oppure è indicato in modo infedele in termini di imponibile/aliquota, incidendo quindi sulla corretta liquidazione del tributo.
Assicurare la piena interoperabilità tra il terminale di pagamento e il Registratore Telematico è un passaggio determinante per la regolarità fiscale e l'efficienza operativa di ogni attività commerciale. L'allineamento dei dispositivi permette di gestire correttamente le procedure della Lotteria Istantanea e di eliminare le discrepanze tra incassi elettronici e corrispettivi certificati, mettendo l'impresa al riparo da contestazioni e sanzioni amministrative.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...