/ Maurizio MEOLI 5-7 minuti Il Consiglio notarile di Milano, nella nuova massima n. 200, del 23 novembre scorso, ha stabilito che, a prescindere dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 106 del DL 18/2020 convertito, sono da considerare legittime le clausole statutarie di spa e di srl che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370 comma 4 c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga “esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In base al citato art. 106 del DL 18/2020 convertito, nell’attuale fase emergenziale, al momento in vigore fino alla fine dell’anno, le assemblee di società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici possono tenersi “anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti,...
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