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L’antiriciclaggio entra nelle assemblee societarie


/ Luciano DE ANGELIS Martedì, 20 giugno 2017
6-8 minuti

In Gazzetta il DLgs. n. 90/2017, in base al quale la mancata individuazione del titolare effettivo diventa causa di annullabilità dell’assise

La mancata individuazione del titolare effettivo rischierà di invalidare le assemblee delle società di capitali e delle associazioni.
È quanto deriva dalle espresse previsioni del nuovo art. 22 comma 3 del DLgs. 231/2007, così come modificato dal DLgs. 25 maggio 2017 n. 90 pubblicato ieri sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale e in vigore dal prossimo 4 luglio.

Ai sensi del nuovo art. 21, le imprese dotate di personalità giuridica, con obbligo di iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati) avranno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (in esenzione dell’imposta di bollo), le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva (si veda “Per il titolare effettivo rilevano i voti esercitabili in assemblea ordinaria” del 5 giugno).
Tali comunicazioni dovranno, tuttavia, attendere il decreto MEF di concerto con il MISE, che, ai sensi dell’art. 21 comma 5, dovrà stabilire, tra l’altro, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le modalità e i termini entro cui andranno effettuate le comunicazioni. Il decreto, ai sensi delle disposizioni finali dello stesso, dovrà essere emanato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina.

Le informazioni, si legge nell’art. 22 comma 3, inerenti alle società dotate di personalità giuridica sono apprese dagli amministratori sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni (al Registro delle imprese ndr) relative all’assetto proprietario nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Di estremo interesse appare la seconda parte del comma 3, laddove si prevede che “Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante”.

In altri termini, la mancata “comunicazione”, da parte di uno o più soci, inerente alla loro titolarità effettiva, comporta la “temporanea sospensione del diritto di voto” e l’annullabilità delle deliberazioni assembleari nei casi in cui il loro voto, esercitato in assemblea, risulti determinante per l’assunzione della decisione.
Si pensi a un patto parasociale nell’ambito di una srl (che non ha l’obbligo di comunicare tali accordi in assemblea). Ipotizziamo la situazione in cui un socio “A”, detentore del 20% del capitale sociale, si avvalga di un sindacato di voto attraverso il quale altri due soci “B” e “C” (ad esempio detentori rispettivamente del 15 e del 16% del capitale) abbiano accettato di votare per un certo periodo di tempo conformemente ad “A”. In questi casi saremmo nell’ambito “dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante” in assemblea, ex art. 20 comma 3 lett. c), da parte del socio “A”, che quindi risulterebbe nei fatti il titolare effettivo della srl in oggetto.

Temporanea sospensione del diritto di voto per mancata comunicazione

Ne deriva che, in casi di questo tipo, il socio “dovrebbe” comunicare all’amministratore delegato di essere il titolare effettivo della società, consentendo allo stesso di far assolvere correttamente gli obblighi di adeguata verifica della società nei confronti dei soggetti obbligati.
In carenza di tale comunicazione, qualora gli amministratori (o quello all’occorrenza delegato) fossero al corrente della situazione, dovrebbero (dovrebbe) comunicare al presidente dell’assise eventuali comportamenti del socio non trasparenti o fraudolenti, in merito all’individuazione del titolare effettivo e il Presidente sospendere il diritto di voto del (o dei) socio (soci) che vertano in detta condizione.

Diversamente, cioè qualora tale situazione venga ad evidenza “dopo l’assemblea” e la deliberazione fosse assunta col voto determinante del socio che avesse celato la propria “titolarità effettiva”, ci troveremmo di fronte a una deliberazione realizzata in modo non conforme alla legge, e quindi impugnabile (ai sensi dell’art. 2377 comma 2 c.c.).
All’impugnazione potranno provvedere i soci assenti o dissenzienti o astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) o il collegio sindacale. La circostanza in commento, configurando una causa di annullabilità della decisione, richiede che l’eventuale impugnazione intervenga entro 90 giorni dalla data della deliberazione (art. 2377 comma 6 c.c.).

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