E' del 07/11 la circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate, relativa al nuovo regime dell’autotutela tributaria, così come modificato dal DLgs. 219/2023. Quest’ultimo DLgs. ha diversificato l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater della L. 212/2000) dall’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies della L. 212/2000), prevedendo che tale distinzione abbia effetti anche sul versante processuale. Non a caso: - il ricorso contro il diniego espresso è ammesso nei casi di autotutela sia obbligatoria che facoltativa; - il ricorso contro il silenzio-rifiuto è ammesso solo per l’autotutela obbligatoria (art. 19 comma 1 lett. g-bis) e g-ter) del DLgs. 546/92). Il silenzio-rifiuto, al pari di quanto accade per le liti di rimborso, si forma decorsi 90 giorni dalla domanda del contribuente e il ricorso può essere presentato entro i termini di prescrizione. L’autotutela obbligatoria può essere disposta anche quando l’atto è rimasto inoppugnato e addirittura se ci fosse già il giudicato (sempre ch...
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