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«Linea dura» della Cassazione sul ricorso contro il diniego di autotutela


«Linea dura» della Cassazione sul ricorso contro il diniego di autotutela

Se un atto impositivo è divenuto definitivo, l’istanza per l’annullamento è impugnabile solo per profili di illegittimità del rifiuto opposto dal Fisco
Qualora un atto impositivo sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini d’impugnazione, il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di autotutela per l’annullamento dell’atto proposta dal contribuente è impugnabile innanzi al giudice tributario soltanto per profili di illegittimità del rifiuto opposto dal Fisco, ma non per motivi concernenti il merito della pretesa impositiva, anche se la stessa potrebbe risultare contrastante con i sopravvenuti risultati delle indagini penali. Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza n. 19740 di ieri.

Nel caso di specie, una società era stata sottoposta ad accertamento per aver emesso fatture per operazioni inesistenti e non aver registrato operazioni imponibili intercorse con operatori esteri. Trattandosi di condotte di rilevanza penale, era stata presentata la rituale notizia di reato ed era stato celebrato il relativo processo penale. Nelle more della sua conclusione, erano spirati i termini per impugnare l’atto impositivo, che, quindi, era divenuto definitivo. Dal processo penale, però, emergeva l’assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto.
Sul fronte tributario, allora, veniva presentata un’istanza di autotutela all’Amministrazione finanziaria per chiedere l’annullamento dell’atto impositivo, anche se ormai divenuto definitivo, alla luce delle indagini penali con cui era stata accertata l’insussistenza dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In entrambi i gradi di merito, il contribuente usciva vittorioso, atteso che i giudici, valutando le risultanze del procedimento penale, erano giunti ad escludere che si trattasse di operazioni inesistenti e, quindi, l’istanza di autotutela presentata dal contribuente al Fisco avrebbe dovuto essere accolta. Poiché ciò non era avvenuto, il diniego impugnato era stato annullato.

In proposito, la Suprema Corte ha osservato che, in caso di accertamento divenuto definitivo, il contribuente che avanza la domanda di autotutela non può limitarsi a dedurre vizi dell’atto medesimo, ma deve dimostrare la sussistenza di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Conseguentemente, avverso il diniego opposto dal Fisco, non possono essere addotte censure per contrastare il merito della pretesa erariale avanzata, ma possono essere contestati soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’esercizio dell’autotutela (cfr. Cass. 11457/2010).

Nel caso di specie, invece, la C.T. Reg. di Napoli si era pronunciata a favore della domanda avanzata dal contribuente, non illustrando quali fossero i motivi di illegittimità del rifiuto di autotutela, ma valutando nuovamente il merito della pretesa avanzata dal Fisco alla luce delle sopravvenute risultanze delle indagini penali.

In tal modo, però, i giudici d’appello avevano inammissibilmente consentito al contribuente di esperire un nuovo mezzo di tutela avverso l’atto impositivo ormai divenuto definitivo e, nei confronti del quale, non erano stati esperiti i rimedi giurisdizionali che l’ordinamento prevede (cfr. Cass. SS.UU. 2870 e 3698 del 2009). Del resto, l’istanza di autotutela avanzata dal contribuente era fondata soltanto sulla censura di merito tendente ad nuova valutazione dei fatti, alla luce della sentenza di assoluzione penale, non recando alcun motivo circa la sussistenza di un interesse generale alla rimozione dell’atto impositivo, che non può coincidere, come erroneamente asserito dal contribuente, con l’obbligo del Fisco di esaminare le risultanze delle indagini penali. Il ricorso introduttivo del contribuente, quindi, è stato rigettato dalla Suprema Corte, che lo ha anche condannato al pagamento delle spese di giudizio.

La pronuncia della Cassazione di ieri si inserisce in un filone giurisprudenziale di legittimità che deve ormai ritenersi consolidato, in base alla giurisprudenza sopra richiamata (oltre ad essa, nello stesso senso: Cass. 26313/2010 e 10020/2012).
Tuttavia, si ricorda che il diniego di autotutela, anche in presenza di accertamento divenuto ormai definitivo, può essere certamente censurato quando la pretesa impositiva sia palesemente infondata, oppure sia scaturita da errori di fatto emergenti prima facie senza alcuna valutazione di merito (cfr. C.T. Prov. Alessandria 23 luglio 2009 n. 72, C.T. Prov. Savona 20 gennaio 2009 n. 4 e C.T. Reg. Roma 3 dicembre 2008 n. 490).

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