/ Luca FORNERO 5-7 minuti Prima di iniziare gli interventi “edilizi”, occorre capire se l’edificio è un condominio (sia esso “minimo” oppure no), un’unità immobiliare indipendente e autonoma o un edificio che, seppur composto da distinte unità immobiliari, non può essere definito un condominio in quanto il proprietario è uno soltanto. Dal punto di vista giuridico esiste un condominio quando l’immobile è composto da più unità immobiliari (sono sufficienti anche due) e la proprietà delle stesse è riconducibile ad almeno due soggetti diversi (per un approfondimento si rimanda anche al Quaderno n. 159). Quando il numero di condòmini non è superiore a otto si parla di condomini “minimi” (circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19, p. 248). Quando un edificio, composto da due o più unità immobiliari, è di proprietà di un solo soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) oppure in comproprietà pro indiviso, non esiste il condominio. Esistono, tuttavia, delle “parti comuni” ai sensi del...
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