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Dichiarazione dei redditi per minimi e forfettari

Come ogni anno i minimi e i forfettari si apprestano a redigere il dichiarativo compilando il quadro LM. Devono compilare la sezione I del quadro LM i minimi, ossia i soggetti nel regime di vantaggio (ex D.L. 98/2011) o quel che ne resta, dato che questo regime è destinato a estinguersi al compimento del 35° anno di età o entro 5 anni: considerando che l’ultimo anno per aprire partita IVA con il regime di vantaggio era il 2015, i 5 anni scadono massimo nel 2019 - dichiarativo 2020. Il reddito viene determinato per differenza tra ricavi/compensi e costi, secondo il principio di cassa. Le spese relative ai beni a uso promiscuo, indipendentemente dalle specifiche limitazioni del Tuir, sono deducibili nella misura del 50% e per tali contribuenti si presumono a uso promiscuo autovetture e telefoni. Anche a tali soggetti si applicano i super e gli iper-ammortamenti; pertanto, in caso di acquisto nel 2018 di beni strumentali materiali nuovi, si deve maggiorare il costo del 40% (o del 150% per...

Minimi con sostitutiva al 5% anche nel 2016

Minimi con sostitutiva al 5% anche nel 2016 L’aliquota agevolata riguarderà però solo i soggetti che iniziano una nuova attività alle medesime condizioni del regime di vantaggio In base al Ddl. di stabilità 2016, dal 2016, diventa operativo un solo regime agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, ossia il regime forfetario per autonomi introdotto dalla L.  190/2014 , risultando, quindi, confermata l’abrogazione, a partire dalla medesima data, del regime di vantaggio. Al regime forfetario, peraltro, vengono apportate alcune modifiche per renderlo maggiormente fruibile e per recepire al suo interno alcune caratteristiche del regime di vantaggio. Le novità riguardano, in particolare: - l’aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza al regime forfetario per tutte le attività, salvo per le categorie professionali per le quali detto limite passerebbe dagli attuali 15.000 a 30.000 euro; - la possibilità di acces...

Ultimi mesi per scegliere il regime di vantaggio

Ultimi mesi per scegliere il regime di vantaggio L’accesso al regime è più problematico per i soggetti che svolgevano in precedenza un’attività come autonomo o dipendente / Lunedì 05 ottobre 2015 Pare essersi riaperta la “corsa” all’applicazione del regime di vantaggio. L’interesse, che trapela dalle domande che giungono alla redazione è giustificato dal fatto che quest’anno dovrebbe essere l’ultimo in cui può applicarsi il regime con imposta sostitutiva al 5%, essendo chiaro, allo stato attuale, se il sistema dei regimi agevolati per imprenditori individuali e lavoratori autonomi sarà oggetto di un’ulteriore revisione con la prossima legge di stabilità e, se sì, in quali termini. A disposizione rimarrebbe il regime forfetario per autonomi che, tuttavia, risulta meno conveniente dal punto di vista impositivo (l’imposta sostitutiva è al ), oltre al fatto di essere meno fruibile per il limite di ricavi o compensi variabile a seconda dell’attività, limite che si riduc...

Da correggere le fatture per errato utilizzo del regime di vantaggio

Da correggere le fatture per errato utilizzo del regime di vantaggio L’intervento riguarda sia l’addebito dell’IVA che l’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto / Giovedì 09 luglio 2015 I requisiti di accesso al regime di vantaggio relativi alla novità dell’attività intrapresa previsti dal DL  98/2011  devono essere valutati una sola volta prima dell’accesso al regime stesso a differenza di quelli previsti dalla L.  244/2007 , la cui sussistenza deve essere verificata prima dell’accesso e, successivamente, di anno in anno. Può accadere che il regime venga applicato ritenendo erroneamente sussistenti le condizioni richieste dal DL 98/2011. In tali casi, il regime dovrebbe essere disapplicato sin dal momento dell’accesso, e non – come accade solitamente per la perdita dei requisiti in corso d’anno – dall’anno successivo o dall’anno stesso a quello dell’accertamento della carenza dei requisiti stessi. Se così è, disapplicandosi retroattivamente il...

Passaggio ai regimi agevolati con effetti in UNICO 2015

Passaggio ai regimi agevolati con effetti in UNICO 2015 I componenti positivi e negativi rinviati concorrono per il residuo alla formazione del reddito 2014 In sede di determinazione del reddito relativo al 2014, occorre tener conto dell’adesione, dal 2015, al nuovo regime forfetario di cui alla L.  190/2014 , oppure al regime di vantaggio di cui al DL  98/2011 , gli unici regimi fiscali agevolati ancora in vigore dopo l’intervento della predetta L. 190/2014. In particolare, assumono rilevanza i righi della dichiarazione riservati all’indicazione della rettifica della detrazione IVA e delle quote residue di componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime la cui tassazione è stata rinviata in applicazione di disposizioni del TUIR. Naturalmente, quanto indicato non interessa i soggetti che hanno aderito ai predetti regimi all’atto dell’inizio di una nuova attività nel 2015, ma esclusivamente colo...

Minimi: il valore dei beni strumentali senza l'IVA

L'agenzia delle entrate ha precisato che ai fini del limite di 20.000 Euro del valore dei beni strumentali dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario ex L. 190/2014 non rileva in alcun modo l'importo dell'Iva nè il costo dei beni immateriali. Alla medesima conclusione si deve pervenire anche per i soggetti che adottano il regime dei minimi prorogato.