Passaggio ai regimi agevolati con effetti in UNICO 2015
I componenti positivi e negativi rinviati concorrono per il residuo alla formazione del reddito 2014
In sede di determinazione del reddito relativo al 2014, occorre tener conto dell’adesione, dal 2015, al nuovo regime forfetario di cui alla L. 190/2014, oppure al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, gli unici regimi fiscali agevolati ancora in vigore dopo l’intervento della predetta L. 190/2014. In particolare, assumono rilevanza i righi della dichiarazione riservati all’indicazione della rettifica della detrazione IVA e delle quote residue di componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime la cui tassazione è stata rinviata in applicazione di disposizioni del TUIR.
Naturalmente, quanto indicato non interessa i soggetti che hanno aderito ai predetti regimi all’atto dell’inizio di una nuova attività nel 2015, ma esclusivamente coloro che nel 2014 già svolgevano un’attività utilizzando un diverso regime e che dall’anno successivo accedono ad uno dei regimi agevolati, possedendone i requisiti.
Entrambi i regimi prevedono che all’atto dell’accesso sia necessario effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Questa va indicata:
- al rigo di UNICO, per i soggetti che accedono al regime di vantaggio;
- al rigo della dichiarazione IVA 2015, per i soggetti che accedono al nuovo regime forfetario.
- al rigo di UNICO, per i soggetti che accedono al regime di vantaggio;
- al rigo della dichiarazione IVA 2015, per i soggetti che accedono al nuovo regime forfetario.
Nel primo caso, l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi (codice tributo “6497”) e costituisce costo deducibile dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva del 5% (si veda “Transito al regime di vantaggio dal 2015, indicazioni in UNICO PF” del 23 aprile 2015).
Nel secondo caso, l’imposta oggetto di rettifica è versata autonomamente in quanto va ad incidere direttamente sull’IVA ammessa in detrazione e, così, sulla liquidazione dell’imposta dovuta o a credito per il 2014.
Nel secondo caso, l’imposta oggetto di rettifica è versata autonomamente in quanto va ad incidere direttamente sull’IVA ammessa in detrazione e, così, sulla liquidazione dell’imposta dovuta o a credito per il 2014.
Anche la determinazione del reddito dell’esercizio 2014 deve tener conto del passaggio ad uno dei regimi agevolati nei quali trova applicazione il principio di cassa. Se a fine 2014 esistono componenti positivi e negativi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di manutenzione), le quote residue vanno sommate ed il risultato (positivo o negativo) concorre alla formazione del reddito dell’esercizio precedente quello di accesso al regime.
Nel regime di vantaggio, soglia di “esclusione” dei 5.000 euro
Se il regime applicato nel 2015 è quello di vantaggio, i predetti componenti positivi e negativi “partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro”. “In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito”.
Per il regime forfetario, non è contemplata la predetta quota di “esclusione” per cui la somma positiva o negativa concorre integralmente alla formazione del reddito.
Per il regime forfetario, non è contemplata la predetta quota di “esclusione” per cui la somma positiva o negativa concorre integralmente alla formazione del reddito.
In UNICO 2015 PF i righi di riferimento sono:
- , codice 9/RF55, colonna 10 (per i soggetti che hanno applicato il regime di contabilità ordinaria nel 2014);
- oppure , colonna 7/RG22, colonna 8 (per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di contabilità semplificata, delle nuove iniziative produttive o degli ex-minimi).
- , codice 9/RF55, colonna 10 (per i soggetti che hanno applicato il regime di contabilità ordinaria nel 2014);
- oppure , colonna 7/RG22, colonna 8 (per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di contabilità semplificata, delle nuove iniziative produttive o degli ex-minimi).
Nessun problema si pone per coloro che dal regime di vantaggio sono transitati al regime forfetario (ad esempio, per decorso del quinquennio di durata) poiché, trovando applicazione il principio di cassa, non vi sono componenti rinviati.
I medesimi criteri sopra indicati valgono, per entrambi i regimi, anche per determinare la base imponibile ai fini IRAP relativa all’esercizio precedente quello di accesso al regime. A tal fine, nella dichiarazione IRAP 2015, occorre far riferimento ai righi IQ4, colonna 1, oppure IQ10, colonna 1
I medesimi criteri sopra indicati valgono, per entrambi i regimi, anche per determinare la base imponibile ai fini IRAP relativa all’esercizio precedente quello di accesso al regime. A tal fine, nella dichiarazione IRAP 2015, occorre far riferimento ai righi IQ4, colonna 1, oppure IQ10, colonna 1