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Passaggio ai regimi agevolati con effetti in UNICO 2015

Passaggio ai regimi agevolati con effetti in UNICO 2015 I componenti positivi e negativi rinviati concorrono per il residuo alla formazione del reddito 2014 In sede di determinazione del reddito relativo al 2014, occorre tener conto dell’adesione, dal 2015, al nuovo regime forfetario di cui alla L.  190/2014 , oppure al regime di vantaggio di cui al DL  98/2011 , gli unici regimi fiscali agevolati ancora in vigore dopo l’intervento della predetta L. 190/2014. In particolare, assumono rilevanza i righi della dichiarazione riservati all’indicazione della rettifica della detrazione IVA e delle quote residue di componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime la cui tassazione è stata rinviata in applicazione di disposizioni del TUIR. Naturalmente, quanto indicato non interessa i soggetti che hanno aderito ai predetti regimi all’atto dell’inizio di una nuova attività nel 2015, ma esclusivamente colo...

Regime fiscale agevolato per autonomi alla prova degli acconti

Regime fiscale agevolato per autonomi alla prova degli acconti Dovuto solo l’acconto IRPEF se il rigo RN34 di UNICO 2015, eventualmente ricalcolato, è pari o superiore a 52 euro Il 2015 è il primo anno nel quale si applica il regime fiscale agevolato per autonomi introdotto dall’ art. 1  commi 54-89 della L. 190/2014, legge di stabilità 2015. Tale regime è quello “naturale” per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge. Tra gli aspetti principali, il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito (con eventuale riduzione per i soggetti che iniziano l’attività), l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali pari al 15%, l’esclusione da IVA, la determinazione agevolata dei contributi previdenziali (per approfondimenti, si veda la monografia on line “ Regime fiscale agevolato per autonomi ”). Con specifico riferimento agli obblighi di versame...

Calcolo dei ricavi per accesso al nuovo regime forfettario

Ricavi in chiaro nel nuovo regime forfetario Per il calcolo dei limiti di ricavi o compensi si applica il criterio di computo previsto dal regime applicato nell’anno precedente Nel corso di Telefisco 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, con particolare riferimento ai criteri di computo del limite di ricavi o compensi. Si ricorda che, per accedere al nuovo regime, tra l’altro, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nell’anno precedente devono essere non superiori ai limiti indicati nella Tabella allegata alla L. 190/2014, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Tali limiti devono essere ragguagliati all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno. Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato previsto tra le diverse attività esercitate. La Relazione illustrativa al Ddl....

Opzione per il nuovo regime agevolato anche con gli attuali modelli

Nel modello AA9/11 per l’inizio attività va barrata la casella dedicata al precedente regime fiscale di vantaggio A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 è operativo il nuovo regime forfetario per autonomi (si veda “Al via il nuovo regime forfetario” del 20 dicembre 2014). Tale regime è utilizzabile dai soggetti che iniziano l’attività, sia da coloro che ne esercitano una, in quest’ultimo caso senza necessità di effettuare una scelta espressa. Infatti, le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure per gli “ex-minimi”, alla data del 1° gennaio 2015 accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti a tal fine richiesti. Invece, i contribuenti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2015 comun...