Regime fiscale agevolato per autonomi alla prova degli acconti
Dovuto solo l’acconto IRPEF se il rigo RN34 di UNICO 2015, eventualmente ricalcolato, è pari o superiore a 52 euro
Il 2015 è il primo anno nel quale si applica il regime fiscale agevolato per autonomi introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, legge di stabilità 2015. Tale regime è quello “naturale” per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla legge. Tra gli aspetti principali, il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito (con eventuale riduzione per i soggetti che iniziano l’attività), l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali pari al 15%, l’esclusione da IVA, la determinazione agevolata dei contributi previdenziali (per approfondimenti, si veda la monografia on line “Regime fiscale agevolato per autonomi”).
Con specifico riferimento agli obblighi di versamento in acconto, la norma si limita a stabilire che il pagamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’IRPEF. Si applicano, quindi, le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo e in acconto dell’imposta, compensazione e rateazione della stessa.
Alla luce di tale quadro normativo, in assenza di una base storica di riferimento, chi accede al regime nel 2015 non è tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva prevista per tale regime. Peraltro, se nel modello UNICO 2015 il contribuente ha dichiarato redditi imponibili ai fini IRPEF (es. redditi diversi, redditi fondiari, ecc.), dovrà comunque corrispondere l’acconto IRPEF (salvo che l’obbligo di versamento sia altrimenti insussistente), in base alle consuete modalità.
Nessun problema particolare si pone neppure per chi è “transitato” dal regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettino”, anch’esso abrogato dal 2015) a quello agevolato per autonomi. È il caso, ad esempio, del contribuente che ha iniziato la propria attività nel e che, allo scadere del triennio agevolato (2014), nel 2015 è transitato naturalmente al nuovo regime introdotto dalla legge di stabilità 2015. In tale ipotesi, a condizione che nel modello UNICO 2015 siano stati dichiarati solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo tassati in base al “forfettino”, né l’acconto IRPEF, né quello dell’imposta sostitutiva sono dovuti, per assenza di una base storica di riferimento.
Più controverso appare il caso dei contribuenti per i quali il è stato l’ultimo anno di applicazione del regime di vantaggio (ad esempio, per lo scadere del quinquennio) e che, nel , transitano naturalmente al nuovo regime agevolato per autonomi. Ci si domanda se tali soggetti siano tenuti, o meno, al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva prevista dal nuovo regime (fermo restando l’eventuale pagamento dell’acconto IRPEF, se dovuto in base alle solite regole).
A nostro avviso, detto obbligo non sussiste: una conferma a contrario di tale impostazione può aversi rifacendosi alle modifiche a suo tempo apportate dall’art. 27 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) al regime dei minimi disciplinato dall’art. 1 commi da 96 a 117 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), la cui denominazione era stata mutata, tra l’altro, in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi).
In tale occasione, gli acconti dell’imposta sostitutiva erano risultati dovuti anche nel , anno di “transito” dal vecchio al nuovo regime. In questo caso, però, il permanere dell’obbligo di versamento era giustificato dalla circostanza che, a parte la diminuzione dal 20% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e la variazione dei requisiti di accesso al regime, le regole di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo erano rimaste le stesse.
In altre parole, la situazione è risultata analoga a quella che si verifica quando mutano le aliquote IRPEF o : in questo caso, i relativi acconti sono sempre dovuti, potendo porsi, al limite, una valutazione di convenienza in merito all’adozione del metodo storico o previsionale, secondo che le aliquote d’imposta aumentino oppure diminuiscano.
Nel caso di passaggio dal regime di vantaggio a quello agevolato per autonomi, invece, divergono anche le modalità di calcolo del reddito assoggettato a imposta sostitutiva. In sintesi, si tratta di applicare il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta dall’imprenditore o dal professionista all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, senza possibilità di dedurre analiticamente i costi riferiti all’attività.
Sotto tutti i profili, si tratta dunque di un nuovo regime, diversamente da quanto accaduto nell’occasione del passaggio dal regime dei “vecchi” minimi a quello dei “nuovi” minimi.
Sotto tutti i profili, si tratta dunque di un nuovo regime, diversamente da quanto accaduto nell’occasione del passaggio dal regime dei “vecchi” minimi a quello dei “nuovi” minimi.
Ragione che induce a ritenere insussistente (salvo future contrarie indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria) l’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva relativo al 2015 a causa dell’assenza di una base storica di riferimento.