Nel modello AA9/11 per l’inizio attività va barrata la casella dedicata al precedente regime fiscale di vantaggio
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 è operativo il nuovo regime forfetario per autonomi (si veda “Al via il nuovo regime forfetario” del 20 dicembre 2014).
Tale regime è utilizzabile dai soggetti che iniziano l’attività, sia da coloro che ne esercitano una, in quest’ultimo caso senza necessità di effettuare una scelta espressa. Infatti, le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure per gli “ex-minimi”, alla data del 1° gennaio 2015 accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti a tal fine richiesti.
Invece, i contribuenti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2015 comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9/11). Al riguardo, si pone però il problema di come evidenziare l’opzione, atteso che, ad oggi, tali modelli non recano una casella allo scopo dedicata.
Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa n. 160 del 31 dicembre 2014, ha precisato che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello AA9/11 aggiornato, per usufruire del nuovo regime semplificato è sufficiente barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”.
Analoga soluzione era stata adottata nel all’atto dell’introduzione del regime dei minimi (art. 1 commi 96 - 117 della L. 244/2007): anche in questo caso, fino all’approvazione della nuova versione dei modelli di inizio attività (all’epoca intervenuta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2008, pubblicato sul relativo sito internet il 6 febbraio 2008), l’opzione avrebbe dovuto essere comunicata con l’allora vigente modello AA9/8, barrando nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti minori” (. circ. Agenzia Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 2.3.2).
Tra i vantaggi dell’adesione al nuovo regime, il citato comunicato stampa ricorda che i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Pertanto, nelle fatture emesse dagli aderenti al regime, tale ritenuta non deve essere esposta e deve essere indicato, con un’apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale agevolato per autonomi ed il relativo riferimento normativo.
Aderenti al regime in franchigia IVA
Inoltre, per i suddetti contribuenti “forfetari” opera un regime di franchigia ai fini che li esonera dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi, come quelli di registrazione delle fatture e di tenuta delle scritture contabili (si veda “Esclusione da IVA nel nuovo regime forfetario” del 24 dicembre 2014).
Occorre poi ricordare che vi sono limiti temporali per la permanenza nel regime e di per accedervi. Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o più delle condizioni ostative. In tal caso, il regime cessa di trovare applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Anche l’accertamento divenuto definitivo che constati la perdita di uno o più requisiti, oppure il verificarsi di una causa di esclusione, determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.
Infine, per i soggetti che avviano ex novo un’attività e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 è operativo il nuovo regime forfetario per autonomi (si veda “Al via il nuovo regime forfetario” del 20 dicembre 2014).
Tale regime è utilizzabile dai soggetti che iniziano l’attività, sia da coloro che ne esercitano una, in quest’ultimo caso senza necessità di effettuare una scelta espressa. Infatti, le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure per gli “ex-minimi”, alla data del 1° gennaio 2015 accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti a tal fine richiesti.
Invece, i contribuenti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2015 comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9/11). Al riguardo, si pone però il problema di come evidenziare l’opzione, atteso che, ad oggi, tali modelli non recano una casella allo scopo dedicata.
Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa n. 160 del 31 dicembre 2014, ha precisato che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello AA9/11 aggiornato, per usufruire del nuovo regime semplificato è sufficiente barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”.
Analoga soluzione era stata adottata nel all’atto dell’introduzione del regime dei minimi (art. 1 commi 96 - 117 della L. 244/2007): anche in questo caso, fino all’approvazione della nuova versione dei modelli di inizio attività (all’epoca intervenuta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2008, pubblicato sul relativo sito internet il 6 febbraio 2008), l’opzione avrebbe dovuto essere comunicata con l’allora vigente modello AA9/8, barrando nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti minori” (. circ. Agenzia Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 2.3.2).
Tra i vantaggi dell’adesione al nuovo regime, il citato comunicato stampa ricorda che i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Pertanto, nelle fatture emesse dagli aderenti al regime, tale ritenuta non deve essere esposta e deve essere indicato, con un’apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale agevolato per autonomi ed il relativo riferimento normativo.
Aderenti al regime in franchigia IVA
Inoltre, per i suddetti contribuenti “forfetari” opera un regime di franchigia ai fini che li esonera dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi, come quelli di registrazione delle fatture e di tenuta delle scritture contabili (si veda “Esclusione da IVA nel nuovo regime forfetario” del 24 dicembre 2014).
Occorre poi ricordare che vi sono limiti temporali per la permanenza nel regime e di per accedervi. Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o più delle condizioni ostative. In tal caso, il regime cessa di trovare applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Anche l’accertamento divenuto definitivo che constati la perdita di uno o più requisiti, oppure il verificarsi di una causa di esclusione, determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.
Infine, per i soggetti che avviano ex novo un’attività e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.