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Calcolo dei ricavi per accesso al nuovo regime forfettario

Ricavi in chiaro nel nuovo regime forfetario
Per il calcolo dei limiti di ricavi o compensi si applica il criterio di computo previsto dal regime applicato nell’anno precedente

Nel corso di Telefisco 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al nuovo regime fiscale agevolato per autonomi, con particolare riferimento ai criteri di computo del limite di ricavi o compensi.

Si ricorda che, per accedere al nuovo regime, tra l’altro, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nell’anno precedente devono essere non superiori ai limiti indicati nella Tabella allegata alla L. 190/2014, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Tali limiti devono essere ragguagliati all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno. Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato previsto tra le diverse attività esercitate.

La Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 ha indicato che, ai fini del computo dei predetti limiti, rilevano i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR. Deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 9 comma 3 del TUIR. La Relazione illustrativa nulla indica per il computo dei compensi. Considerando quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 73/2007, § 2.1) con riferimento al regime dei contribuenti minimi L. 244/2007, i compensi rilevanti dovrebbero essere esclusivamente quelli richiamati all’art. 54 del TUIR.

Nel corso di Telefisco 2015, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che, in generale, i ricavi o i compensi relativi all’anno precedente vanno assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Applicando questo principio, si propongono le seguenti esemplificazioni.

Ipotizziamo che, nel 2014, sia stato applicato uno dei seguenti regimi: ordinario in contabilità ordinaria o semplificata (DPR 600/73), delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000), degli ex-minimi (DL 98/2011, art. 27 commi 3-5). In tali casi, ai fini dell’accesso al nuovo regime forfetario dal 2015:
- i ricavi devono essere assunti secondo il principio di competenza economica;
- i compensi devono essere assunti secondo il principio di cassa.

Principio di cassa per chi arriva dal regime di vantaggio
Ipotizzando che, nel 2014, sia stato applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (DL 98/2011, art. 27 commi 1 e 2), ai fini dell’accesso al nuovo regime forfetario dal 2015, sia i ricavi sia i compensi devono essere assunti secondo il principio di cassa.
Ipotizzando di dover verificare la permanenza nel regime forfetario per il 2016, i ricavi o i compensi relativi al 2015 dovrebbero essere assunti secondo il principio di cassa.

È stato anche indicato che, a parte i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore o ai parametri contabili (esclusi espressamente), ogni altro ricavo o compenso concorre alla formazione delle soglie di accesso al regime forfetario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino. Il riferimento espresso a tali operazioni è giustificato dal fatto che, nel regime di vantaggio, invece, è precluso effettuare cessioni all’esportazione, tra cui vi rientrano proprio le operazioni citate.

Tornando a quanto indicato nella Relazione illustrativa, i ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme, prescindendo dall’attività specifica cui i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente si riferiscono. Ancorché non sia fatto alcun riferimento ai compensi, considerando quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 73/2007, § 2.1) con riferimento al regime dei contribuenti minimi L. 244/2007, si ritiene che analoga regola sia applicabile anche ai lavoratori autonomi.

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