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Dichiarazione dei redditi per minimi e forfettari

Come ogni anno i minimi e i forfettari si apprestano a redigere il dichiarativo compilando il quadro LM. Devono compilare la sezione I del quadro LM i minimi, ossia i soggetti nel regime di vantaggio (ex D.L. 98/2011) o quel che ne resta, dato che questo regime è destinato a estinguersi al compimento del 35° anno di età o entro 5 anni: considerando che l’ultimo anno per aprire partita IVA con il regime di vantaggio era il 2015, i 5 anni scadono massimo nel 2019 - dichiarativo 2020.
Il reddito viene determinato per differenza tra ricavi/compensi e costi, secondo il principio di cassa. Le spese relative ai beni a uso promiscuo, indipendentemente dalle specifiche limitazioni del Tuir, sono deducibili nella misura del 50% e per tali contribuenti si presumono a uso promiscuo autovetture e telefoni. Anche a tali soggetti si applicano i super e gli iper-ammortamenti; pertanto, in caso di acquisto nel 2018 di beni strumentali materiali nuovi, si deve maggiorare il costo del 40% (o del 150% per gli iper).
Capitolo a sé meritano le perdite: le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito per l’intero importo che vi trova capienza. L’eventuale eccedenza, se riportabile nei periodi d’imposta successivi non oltre il 5°, va indicata nel rigo LM50 (perdite non compensate); invece, se riportabile senza limiti di tempo, nel rigo LM51.
Al reddito determinato al rigo LM6 si devono dedurre i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (compresi quelli versati per conto del collaboratore dell’impresa familiare fiscalmente a carico o non a carico ma per cui non ha esercitato diritto di rivalsa). L’eventuale eccedenza di contributi, che non trovano capienza nel reddito di cui sopra, è deducibile dal reddito complessivo e va indicata nel rigo LM49.
Oltre ai contributi previdenziali è possibile scomputare dal reddito le perdite pregresse (riportate al rigo LM9, colonna 3) da suddividersi nel seguente modo:
Colonna 1: perdite pregresse d’impresa realizzate in contabilità ordinaria, da utilizzarsi nella misura dell’80%;
Colonna 2: perdite realizzate nei primi 3 anni di attività, sia conseguite nell’esercizio di attività di contabilità ordinaria o semplificata, da utilizzarsi in misura piena, sia conseguite nel regime di vantaggio o dei “vecchi minimi” riportabili senza limite di tempo.
Se il programma lo permette è opportuno suddividere anche le perdite maturate nel regime di vantaggio da utilizzare nei periodi d’imposta successivi (non oltre al 5°) per l’intero ammontare che trova capienza. Confluiscono nel totale della colonna 3.
I forfettari (ex L.190/2014) devono compilare la sezione II del quadro LM. Al rigo LM21 devono barrare apposite caselle che attestano la sussistenza dei requisiti per l’accesso, l’assenza di cause ostative e l’eventuale periodo di “neo attività” che fruisce dell’aliquota agevolata del 5% (tale ultima casella va barrata ogni anno nel quale si intende fruire di questa aliquota).
Anche per i forfettari occorre fare un discorso a sè per le perdite, da indicare al rigo LM37, colonna 6 con i seguenti criteri:
Colonna 3: perdite da contabilità semplificata del 2017: utilizzabili nel limite del 40%;
Colonna 4: perdite da contabilità ordinaria: utilizzabili nel limite del 80%;
Colonna 5: perdite realizzate nei primi 3 anni di attività: utilizzabili al 100%.

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