/ Alfio CISSELLO Lunedì, 23 luglio 2018 4-5 minuti Dal 1° agosto al 31 settembre, per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, sono sospesi tutti i termini processuali, inclusi quelli che caratterizzano il processo tributario. Per gli accertamenti esecutivi, la sospensione feriale trascina anche il termine per il pagamento delle somme, per la totalità o per il terzo, a seconda del fatto che si sia o meno presentato il ricorso. Ciò in quanto il pagamento deve avvenire entro il termine per il ricorso, per cui c’è la pausa estiva. Invece, per gli altri atti impositivi, ad esempio la cartella di pagamento, l’intimazione ad adempiere, gli avvisi di recupero del credito d’imposta e gli avvisi di accertamento/liquidazione in tema di imposte d’atto, bisogna versare non entro il termine per il ricorso ma nei sessanta giorni successivi alla notifica, per cui non opera la sospensione. Bisogna però ricordare l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006: “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme d...
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