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Da quest’anno sospensione feriale «ristretta»: dal 1° al 31 agosto

Da quest’anno sospensione feriale «ristretta»: dal 1° al 31 agosto

Sospesi tutti i termini processuali – ricorsi, appelli, deposito documenti – che riprendono a decorrere il 1° settembre
/ Martedì 21 luglio 2015
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Il DL 132/2014 ha modificato, con effetto dall’anno 2015, l’art. 1 della L. 742/69, in merito alla sospensione feriale dei termini processuali: da quest’anno, la pausa estiva sarà solo dal 1° al 31 agosto, e non più dal 1° agosto al 15 settembre.
Tale innovazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 546/92, esplica effetti pure in merito al contenzioso tributario.
Pertanto, la pausa estiva interessa, tra l’altro, il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell’atto, art. 21 del DLgs. 546/92), la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante (trenta giorni dalla notifica del ricorso/appello, art. 22 del DLgs. 546/92) nonché del resistente/appellato (sessanta giorni dalla notifica del ricorso/appello, art. 23 del DLgs. 546/92), l’appello (sessanta giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dal deposito, artt. 51 del DLgs. 546/92 e 327 c.p.c.), il deposito di documenti (venti giorni liberi prima dell’udienza, art. 32 del DLgs. 546/92) e di memorie illustrative (dieci giorni liberi prima dell’udienza, art. 32 del DLgs. 546/92) e la riassunzione in rinvio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio, art. 63 del DLgs. 546/92).
Va evidenziato che, a seguito delle novità apportate dalla L. 147/2013 al reclamo, la sospensione feriale opera per tutti termini (esclusi quelli relativi al versamento degli importi da mediazione) che caratterizzano detto istituto. Infatti, sono sospesi, come di consueto, non solo il termine per la notifica del ricorso/reclamo e quello per il suo deposito in segreteria, ma pure quello, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, entro cui il reclamo va accolto o la mediazione deve essere stipulata.
Se il termine inizia a decorrere in un momento antecedente al 1° agosto, esso rimane dunque sospeso per tutto questo mese, per ricominciare a decorrere dal 1° settembre incluso. Ipotizzando un accertamento notificato il giorno 21 luglio 2015, il termine scade il 20 ottobre 2015.
Per costante giurisprudenza (si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione n.19874/2012), se il termine inizia a decorrere durante la pausa estiva, il 1° settembre va incluso nel computo del termine, posto che la regola dell’art. 155c.p.c. (secondo cui non si conta il giorno iniziale del termine), in tal caso, non ha l’effetto di considerare il 1° settembre come dies a quo, con susseguente esclusione. In effetti, la notifica dell’atto (che rappresenta il menzionato dies a quo) è avvenuta legittimamente, ancorché all’interno della pausa estiva.
Così, per gli atti notificati dal 1° agosto al 31 agosto 2015, il termine per il ricorso scade il 30 ottobre 2015.
Se il termine è “a mesi” come quello per l’appello (termine “lungo”, in assenza di notificazione della sentenza), il discorso, in sostanza, non cambia, se non per il fatto che la computazione del termine va fatta a mesi, senza contare i giorni che li compongono, a cui si aggiungono i 31 del mese di agosto.
Attenzione al deposito dei documenti
Allora, se la sentenza viene depositata nel mese di agosto, il termine per l’appello scade il 29 febbraio 2016, mentre se viene depositata il giorno 22 luglio 2015, il termine scadrebbe il 22 febbraio 2016.
Un’attenzione particolare va fatta per il deposito dei documenti e delle memorie, che deve avvenire entro venti o dieci giorni liberi prima dell’udienza (cinque giorni prima per le memorie di replica, ove la causa venga trattata in camera di consiglio).
A differenza di ciò che avviene generalmente, la “pausa estiva” di fatto restringe i termini a disposizione delle parti, trattandosi di termini “a ritroso”.
Così, se l’udienza è stata fissata il giorno 4 settembre 2015, il termine ultimo per depositare le memorie è il 24 luglio 2015, mentre per i documenti è il 14 luglio 2015 (nei giorni “liberi”, il computo avviene escludendo sia il dies a quo che il dies ad quem).

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