/ Alfio CISSELLO Venerdì, 21 luglio 2017
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Per tutte le imposte opera la sospensione dal 1° al 21 agosto, in ragione del DL 223/2006
Il DL 193/2016 ha implementato le ipotesi in cui i pagamenti di imposte e tasse sono, in qualche modo, sospesi nel mese di agosto.
Occorre, per delineare quali pagamenti godono di una qualche forma di sospensione, combinare tre norme presenti nel sistema:
- l’art. 1 della L. 742/69, che prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
- l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, che sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004.
Come già rammentato (si veda “Sospensione feriale anche per atti impoesattivi e accertamento con adesione” del 18 luglio 2017), la sospensione feriale dei termini processuali opera anche per i termini di pagamento delle somme da accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), da acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) e da definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97), siccome si tratta di pagamento da effettuarsi entro il termine per il ricorso.
Allora, c’è la sospensione dal 1° agosto al 31 agosto.
Per tutte le imposte, c’è una sospensione amministrativa dei termini che scadono dal 1° al 20 agosto; siccome quest’anno il 20 agosto cade di domenica, il termine slitta automaticamente al 21 agosto.
Il suddetto termine del 21 agosto, senza possibilità di ulteriori differimenti, si applica quindi anche in relazione ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti titolari di reddito d’impresa, che rientrano nella proroga annunciata con il comunicato stampa di ieri (si veda “Al 21 agosto i versamenti per i titolari di reddito d’impresa” di oggi).
Trattandosi di norma di applicazione circoscritta al sistema dei versamenti unificati, se le somme sono da pagare mediante modello F24, vuoi a seguito di avviso di liquidazione registro, vuoi a seguito di atto di rideterminazione ex art. 29 del DL 78/2010, c’è lo slittamento sino al 21 agosto.
Ciò acquista rilievo a seguito dell’implementazione del pagamento mediante modello F24 di alcune imposte d’atto, si pensi all’imposta di successione (provvedimento direttoriale del 17 marzo 2016 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 16/2016) e al registro sulle locazioni non dichiarate (provvedimento direttoriale del 3 gennaio 2014 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 14/2014).
Sospensione feriale per gli accertamenti esecutivi
Non ci può essere alcun tipo di sospensione per le somme da pagare in seguito ad atti impositivi i cui testi normativi fanno riferimento al termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto (e non al termine per il ricorso) il cui pagamento non rientra nel sistema dei versamenti unificati.
Tipicamente, si tratta, tra gli altri, degli importi da versare dopo la notifica della cartella di pagamento (art. 25 del DPR 602/73) e dell’intimazione ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73).
Per gli avvisi bonari, il discorso è ancora diverso, posto che, sebbene si tratti di somme da pagare tramite modello F24, il legislatore ha ritenuto di prevedere una sospensione più lunga.
A partire da quest’anno il termine di trenta giorni, utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, è infatti sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per effetto dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016.
Rammentiamo che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97, il pagamento, per beneficiare della definizione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria.
Ciò non vale solo per la liquidazione automatica e il controllo formale della dichiarazione, ma pure per le somme da pagare a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Di contro, non sono soggetti alla sospensione sino al 4 settembre (ma a quella dal 1° agosto al 21 agosto, in quanto da eseguire mediante modello F24), i termini di pagamento delle rate da avviso bonario successive alla prima.