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Cambiati i limiti per la contabilita' semplificata

Imprese: più facile l’adozione della contabilità semplificata

Con il Decreto Sviluppo, i limiti passano a 400.000 euro per le prestazioni di servizi, e a 700.000 euro per le altre attività
 Il decreto approvato lo scorso 5 maggio dal Consiglio dei Ministri (c.d. DL Sviluppo) eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del DPR 600/73 (salvo che optino comunque per quello ordinario).
Si ricorda che detto regime è applicabile:
- alle imprese individuali;
- alle snc, alle sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- agli enti non commerciali (residenti e non) esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.
In base all’art. 18 del DPR 600/73 attualmente vigente, i citati soggetti adottano “naturalmente” tale regime qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:
- 309.874,14 euro (600.000.000 delle “vecchie” lire), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 516.456,90 euro (1.000.000.000 delle “vecchie” lire), per le imprese aventi per oggetto altre attività.
In tale ipotesi, il regime “semplificato” è applicabile dall’anno successivo.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7 comma 2 lett. m) del DL Sviluppo, il regime semplificato sarà adottato “naturalmente” qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:
- 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Anche in questo caso, il regime semplificato rimane applicabile dall’anno successivo.
Prima di quello attuale, l’ultimo adeguamento delle predette soglie si era avuto con l’art. 1 del DPR 222/2001, che aveva incrementato da 185.924,48 euro (360.000.000 di lire) a 309.874,14 euro (600 milioni di lire) l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi sono ammesse a detto regime.
E, proprio mutuando i chiarimenti all’epoca forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 80 del 24 agosto 2001, fondandosi sul ragionevole presupposto che i nuovi limiti decorrano dal 2011, le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell’anno 2010 un ammontare di ricavi compreso tra 309.874,14 e 400.000 euro (se esercenti prestazioni di servizi) oppure tra 516.456,90 euro e 700.000 euro (se esercenti altre attività), devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2011.
In caso di inizio attività, rilevano i ricavi presunti
In caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile (ordinario o semplificato) sulla base dell’ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell’anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73).
Così, sempre sulla base del presupposto che i nuovi limiti si applichino dal 2011, in caso di inizio attività il primo giorno del mese di luglio dell’anno 2011, per lo stesso anno 2011 sarà possibile adottare il regime di contabilità semplificata qualora si presuma di conseguire un ammontare di ricavi non superiore a:
- 201.643,84 euro, se l’impresa ha per oggetto la prestazione di servizi;
- 352.876,71 euro, se l’impresa ha per oggetto attività diverse da quella di prestazione di servizi.
Se, alla fine del 2011, i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire dall’anno 2012 occorre applicare il regime di contabilità ordinaria; in caso contrario, la semplificata è applicabile anche nel 2012.
Le predette modifiche non hanno alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni: infatti, tali soggetti adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

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