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Verifica dei limiti per la contabilità semplificata

 Verifica dei limiti per la contabilità semplificata Il computo delle soglie di ricavi avviene secondo il criterio di cassa adottato dalle imprese minori per la determinazione del reddito La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha incrementato i limiti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del DPR n. 600/73 (e, indirettamente, per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’IVA – artt. 7 del DPR n. 542/99 e 14 comma 11 della L. n. 183/2011). In assenza di successivi interventi, anche per il 2024 occorre far riferimento ai limiti di: - 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Tali soglie devono essere calcolate tenendo conto dei ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, che sono: - “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”; - “percepiti in un intero...

Aumentano i ricavi per la contabilità semplificata e la liquidazione mensile IVA

Con l’intervento della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per gli esercenti attività d’impresa (diversi dalle società di capitali), i limiti di ricavi per l’utilizzo della contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73, sono stati incrementati: - da 400.000 a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - da 700.000 a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. L’intervento produce effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale e al regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa di cui all’art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali. I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento ai ricavi dell’anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, ris. n. 293/2007, circ. n. 11/2017, § 2). Pertanto, per l’utilizzo del regime nell’anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sono stati o meno superati i limiti di 500.000 e di 800.000 e...

Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Le soglie passano da 400.000 a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro negli altri casi Il Ddl. di bilancio 2023, su cui ieri la Camera ha votato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 voti contrari, eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.  Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: - 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I limiti sopra indicati devono essere computati tenendo conto dei ricavi che...

Per il computo dei ricavi in contabilità semplificata criterio delle registrazioni IVA

/ Paola RIVETTI Sabato, 9 dicembre 2017 5-7 minuti La verifica delle soglie per il principio di cassa dovrebbe tener conto della coincidenza «fittizia» tra incasso-registrazione IVA del regime presuntivo In merito alla verifica per l’accesso e la permanenza nel riformato regime di contabilità semplificata, con il presente articolo si intende focalizzare l’attenzione sulla particolare situazione di chi, nel 2017, ha utilizzato il regime “presuntivo” di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73. In tal caso, sui registri IVA “integrati” non viene evidenziato il momento di effettivo incasso dei ricavi e di pagamento delle spese in quanto tali eventi si presumono coincidenti con le date di registrazione dei documenti sui medesimi registri (c.d. “criterio delle registrazioni”). In caso di ricorso a tale regime opzionale, non è stato chiarito se il computo delle soglie di ricavi (pari a 400.000 o 700.000 euro): - debba avvenire applicando lo stesso criterio presuntivo sopra indicato (delle regi...

Nel regime delle imprese minori non conta più l’inventario delle rimanenze

Venerdì, 24 novembre 2017 3-5 minuti Gentile Redazione, il nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori, introdotto dalla legge di bilancio 2017, che ha modificato l’art. 66 del TUIR, è basato sostanzialmente sulla differenza fra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso (praticamente entrate e uscite di cassa); parzialmente derogato da alcuni componenti che rimangono determinati per competenza, quali plusvalenze, di cui all’art. 86 del TUIR e minusvalenze e sopravvenienze passive, ex art. 101 dello stesso TUIR. Ma la novità più importante, che qui ci interessa, è che nella determinazione del reddito non vengono più valorizzate le rimanenze di merci, prodotti e servizi in corso di esecuzione, sia iniziali che finali, eccetto che per il primo anno, per il quale le rimanenze al 31 dicembre 2016 contribuiranno come costi a determinare il reddito dell’esercito 2017. La domanda che ci si...

Per la contabilità semplificata verifica delle soglie per cassa

/ Paola RIVETTI Mercoledì, 15 novembre 2017 5-7 minuti Dovrà essere comunicata nella dichiarazione IVA 2018 la scelta per la tenuta semplificata dei registri IVA secondo il metodo «presuntivo» L’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese nel 2018 deve tener conto delle modifiche apportate all’art. 18 del DPR 600/73, volte sostanzialmente a recepire anche a livello contabile l’introduzione del principio di cassa. Rimandando per gli aspetti reddituali ad un articolo di prossima pubblicazione, occorre considerare due aspetti principali: - il primo che riguarda la verifica dei presupposti per l’utilizzo del regime nel 2018; - il secondo che attiene alla comunicazione nella dichiarazione IVA 2018 delle opzioni o delle revoche eventualmente esercitate per il 2017. Con riguardo al primo punto, per la permanenza o l’ingresso nel regime di contabilità semplificata dal 2018, le soglie di ricavi (400.000 o 700.000 euro) devono essere computate, a differenza dell’anno scorso, t...

Il passaggio al nuovo regime per cassa

Il passaggio al nuovo regime per cassa 4-5 minuti Nei passaggi dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa vanno evitati salti o duplicazioni di imposizione. Se un componente ha già concorso a formare reddito nel regime “di provenienza” non può assumere rilevanza negli anni successivi. Così i componenti per i quali varia il criterio di imputazione temporale e che non hanno concorso a formare il reddito rileveranno nei periodi successivi. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11 del 13 aprile sul nuovo regime per cassa per le imprese minori. Come noto a partire dal periodo d’imposta 2017, sono operative le nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata. La nuova disciplina è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016) che, in particolare, ha previsto l’adozione del “criterio di cassa”. Il legislatore ha dettato delle rego...

Riporto perdite contabilita' semplificata e ordinaria

Le  perdite prodotte dalle persone fisiche , nell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, sono disciplinate dall’art. 8 del TUIR, che stabilisce regole diverse in virtù del conseguimento o meno delle stesse nell’ambito delle attività minori di cui all’art. 66 del TUIR, nonché della forma giuridica del soggetto presso il quale sono maturati i risultati fiscali negativi. In particolare, è previsto che le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali residenti, qualora operanti in regime di  contabilità ordinaria , imputino la perdita d’impresa in diminuzione di  altri redditi della medesima natura  conseguiti per effetto dell’esercizio di altre attività commerciali (c.d. compensazione verticale). Qualora, a seguito di tale utilizzo, dovesse residuare ancora una parte di perdita fiscale, è ammesso il riporto della stessa nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, a decurtazione ovvero integrale azzeramento dei futuri ...

Cambiati i limiti per la contabilita' semplificata

Imprese: più facile l’adozione della contabilità semplificata Con il Decreto Sviluppo, i limiti passano a 400.000 euro per le prestazioni di servizi, e a 700.000 euro per le altre attività  Il decreto approvato lo scorso 5 maggio dal Consiglio dei Ministri (c.d. DL Sviluppo) eleva l’ ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del DPR 600/73 (salvo che optino comunque per quello ordinario). Si ricorda che detto regime è applicabile: - alle imprese individuali ; - alle snc , alle sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; - agli enti non commerciali (residenti e non) esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. In base all’art. 18 del DPR 600/73 attualmente vigente, i citati soggetti adottano “naturalmente” tale regime qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a: - 309.874,14 euro (600.000.000 delle “vec...