Venerdì, 24 novembre 2017
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Gentile Redazione,
il nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori, introdotto dalla legge di bilancio 2017, che ha modificato l’art. 66 del TUIR, è basato sostanzialmente sulla differenza fra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso (praticamente entrate e uscite di cassa); parzialmente derogato da alcuni componenti che rimangono determinati per competenza, quali plusvalenze, di cui all’art. 86 del TUIR e minusvalenze e sopravvenienze passive, ex art. 101 dello stesso TUIR.
Ma la novità più importante, che qui ci interessa, è che nella determinazione del reddito non vengono più valorizzate le rimanenze di merci, prodotti e servizi in corso di esecuzione, sia iniziali che finali, eccetto che per il primo anno, per il quale le rimanenze al 31 dicembre 2016 contribuiranno come costi a determinare il reddito dell’esercito 2017.
La domanda che ci si pone, alla quale si tenta di dare una risposta, in questa riflessione, è: non avendo più le rimanenze iniziali e finali riflessi sulla determinazione del reddito d’impresa, è ugualmente obbligatorio compilare l’inventario analitico e annotarlo nelle scritture contabili dell’impresa? La risposta non può che essere data esaminando le disposizioni normative che ancora disciplinano l’argomento.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL n. 69 del 2 marzo 1989 e dell’art. 2 del DM 2 maggio 1989, per le imprese a contabilità semplificata il valore delle rimanenze viene annotato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sui registri IVA, indicando:
- le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio;
- i criteri seguiti per la valutazione.
La legge di bilancio 2017, che ha introdotto il regime di “cassa”, non ha abrogato né modificato le norme ricordate, tuttavia al comma 23 dell’art. 1 ha disposto l’emanazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell’Economia e finanze con il quale adottare disposizioni per l’attuazione del nuovi principi di determinazione del reddito d’impresa.
Con tale decreto, che a distanza di un anno non risulta ancora emanato, si spera che il Ministro confermi che l’inventario delle rimanenze non sia più obbligatorio, né in ordine alla sua redazione, né all’obbligo della registrazione, non avendo più, nel nuovo sistema, alcuna valenza reddituale.
Pertanto, se come io penso, non ci sarà più l’obbligo di inventariare le merci e i prodotti in magazzino, viene meno anche la possibilità del Fisco di procedere ad accertamenti analitico-induttivi fondati sul consumo di determinati beni, venendo a mancare l’elemento di certezza per procedere alla ricostruzione indiretta del volume di affari.
Paolo Canozzi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca